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I giovani in istruzione parentale non possiedono lo status di alunno/scolaro: la loro iscrizione a scuola è impropria

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Iscrizione a scuola ed istruzione parentale, da un punto di vista amministrativo, sono due categorie separate e distinte.

L’Art. 111 (Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico) del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)recita infatti:

  1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
  2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Tale affermazione non risulta esser stata smentita né abrogata da alcun testo di legge successivo. Le varie tipologie di percorso di istruzione risultano quindi, da un punto di vista amministrativo, alternative e non complementari, né sovrapponibili o coincidenti.

La scolarizzazione comporta l’adesione alla regolamentazione dei servizi scolastici: l’obbligo di frequenza delle lezioni per una quantità sufficiente e necessaria perché l’anno scolastico possa essere considerato valido, l’acquisizione di un serie di valutazioni tali da consentire giudizi di idoneità e così via.

Ovviamente frequenze, assenze, valutazioni, sono atti pubblici ufficiali che certificano la regolarità del percorso.

L’istruzione parentale è un’approccio all’ istruzione previsto dall’ordinamento italiano, che pone in capo ai genitori il dovere ed il diritto di istruire i figli. Le possibilità praticabili sono riconducibili ad una o all’altra delle suddette categorie, ovvero i genitori hanno il diritto di scegliere se mandare i figli a scuola, a quella pubblica o a quella privata, oppure se provvedere “direttamente” attivando l’istruzione parentale. La scelta genitoriale viene comunicata alla scuola/istituto di riferimento per territorio, ai fini della registrazione del o della giovane nell’anagrafe studentesca.

La scuola in questo caso si pone al servizio dell’amministrazione come presidio di vigilanza sul dovere/diritto dei genitori di istruire i figli. Questo compito viene svolto in sinergia con l’amministrazione comunale.

Ogni giovane deve essere “tracciato” nel suo percorso di istruzione, tal che, non devono sussistere buchi nella collana delle annualità; un certo periodo può essere svolto in istruzione parentale, un altro in scolarizzazione, oppure continuativamente nell’uno o nell’altro.

Talvolta l’istruzione parentale viene confusa con l’istruzione domiciliare. Questa ha delle caratteristiche proprie ed è esattamente inquadrata nell’attività scolastica, è posta in essere per situazioni di malattia degli studenti iscritti all’istituto e non modifica lo status di alunno/scolaro del giovane impossibilitato alla presenza in classe.

Coloro che praticano l’istruzione parentale non frequentano alcuna classe presso l’istituto al quale è stata inviata la comunicazione di istruzione parentale. Tale istituto cura l’inserimento del giovane nell’anagrafe nazionale, ma non può iscriverlo ad alcuna classe.

L’istruzione parentale è svincolata da questa regolamentazione, trovando nei genitori i soggetti responsabili in toto dell’effettivo inverarsi del dovere di istruzione dei genitori medesimi e del diritto dei giovani ad essere istruiti.

L’iscrizione a tutti gli effetti ad una scuola è un atto esplicito che i genitori compiono tramite una richiesta ed una serie di dichiarazioni e che non può derivare in maniera implicita da una comunicazione di istruzione parentale ad un determinato istituto che svolge in questo caso la funzione di inserimento nell’anagrafe nazionale e conseguentemente quella di vigilanza sui doveri e diritti di cui si è già detto.

Se dal punto di vista amministrativo, non può esservi compresenza di due status alternativi, scolarizzazione ed istruzione parentale, rispetto ad una visione collocata in una logica generale, le due realtà possono e dovrebbero trovare momenti di intersezione proficui.

Prima in ambito concettuale e poi nell’alveo costituzionale ed ordinamentale, servizi scolastici e famiglie in istruzione parentale dovrebbero concorrere nella direzione della migliore educazione ed istruzione delle giovani generazioni.

Il sistema dei servizi per l’istruzione è chiamato ad essere un catalizzatore ed un erogatore di prestazioni nei confronti dei soggetti sociali che sostanziano il “territorio”.

Il MIUR, quindi lo Stato, si è espresso con la massima chiarezza sul tema:

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (art 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, ma richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno possa”svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (articolo 4 della Costituzione), in “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012. Capitolo “CULTURA SCUOLA PERSONA”.

Si riconosce qui il ruolo relativo dei vari soggetti che compongono il “territorio”, ed in quanto caratterizzati da tale connotato sono tenuti ad interagire ed a referenziarsi vicendevolmente per vitalizzare quello che si configura come un vero “sistema dell’istruzione e delle educazioni”.

In questo sistema i ruoli sono salvaguardati e conformi di volta in volta all’imprinting culturale che la Comunità esprime e dove comunque vige il rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno.

A consolidamento di tale impostazione si pone anche l’Art. 118 della Costituzione che chiama ad un rapporto di sussidiarietà cittadini e servizi istituzionali:

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

A livello formale questi presupposti sono tradotti, in parte, nel sistema scolastico, tuttavia nella realtà, è raro verificare dinamiche efficaci di partecipazione attiva, collaborativa e sussidiaria tra i vari attori del sistema; prova ne è il grado di tensione in cui lo stesso si trova immerso. Naturalmente l’uragano Covid, ha esaltato i tratti di questa difficile convivenza.

Le ulteriori difficoltà che ragazzi, insegnanti, dirigenti, ministri, genitori, stanno vivendo fanno intravedere la necessità sempre più urgente di una ristrutturazione del sistema più che di un suo restauro.

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