I documenti in lingua straniera da far valere in Italia, anche nelle nostre scuole, devono essere legalizzati e tradotti in lingua italiana; quale è la procedura?

Cosa capita ai cittadini stranieri che hanno titoli in lingua straniera? Anche titoli di studio (che è quella cosa che a noi interessa) da far considerare in Italia anche per formalizzare le eventuali iscrizioni? Quale passaggio risulta essere obbligatorio prima di ogni procedimento da porre in essere per la convalida del titolo che, come si sa, benissimo, non è assolutamente automatica e neppure scontata. Primo step è la legalizzazione che risulta essere un requisito essenziale affinché un cittadino straniero possa far valere in Italia un documento proveniente dal Paese estero di origine o dove stabilmente ha risieduto o ha la residenza. Un cittadino straniero, difatti, può autocertificare specificate qualità solo a condizione che siano già conosciute e acquisite presso l’ufficio pubblico italiano a cui deve essere indirizzato. Tutto ciò che non è, dunque, autocertificabile va provato tramite documenti che, per tale ragione e circostanza, vanno legalizzati.
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa e l’istituto giuridico della legalizzazione
L’istituto giuridico della legalizzazione dei documenti è stato introdotto dalla Sezione VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 recante il “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. Tale istituto giuridico, dunque, ha la funzione di attribuire validità al documento secondo la legge italiana allo scopo di controllare che l’atto sia stato ufficializzato in considerazione della legislazione del Paese straniero in cui lo stesso è stato formato, e che sia stato emesso da parte dell’ufficio a cui competeva l’emissione. A cosa serve, dunque, la legalizzazione? Serve a provare la sussistenza del documento straniero nel momento in cui lo stesso acquista rilevanza per l’ordinamento giuridico italiano. Però non si sostanzia in un controllo del contenuto dell’atto e della sua legittimità. Fattori che, questi nello specifico, esulano dal concetto di legalizzazione. Come si legalizza l’atto?
Formalità e forme della legalizzazione
La legalizzazione consta concretamente nell’apposizione di un timbro, sul documento originale dell’atto che deve essere legalizzato. Attraverso la legalizzazione si attesta in maniera e in forma ufficiale che:
- la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l’atto;
- l’originalità della sua firma.
Ecco perché è rilevante, nel momento della legalizzazione, l’indicazione del nome e del cognome di colui la cui firma deve essere legalizzata. Il pubblico ufficiale che legalizza deve indicare nello specifico i seguenti elementi: a) la data della legalizzazione; b) il luogo della legalizzazione; c) il proprio nome e cognome; d) la qualifica rivestita. Per essere valida ed efficace la legalizzazione va apposta la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio a cui compete la legalizzazione.
La traduzione e forme giuridiche da considerare
I documenti che devono essere legalizzati, se redatti (come capita, evidentemente, nella maggior parte dei casi) in lingua straniera, devono essere uniti alla loro traduzione nella lingua italiana. Tale traduzione va certificata come conforme al testo straniero. Tale certificazione va fatta dalla valida Autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore pubblico accreditato al Consolato italiano nel Paese d’origine del documento.
Autorità competenti alla legalizzazione degli atti
Le firme su atti e documenti formati in un Paese estero, da far valere in Italia, devono essere legalizzate, come già detto sopra, dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese (art.33, comma 2, D.P.R. n.445/2000). Le rappresentanze sono consultabili al link:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/
Atti sono soggetti a legalizzazione
Quali sono gli atti soggetti a legalizzazione? In pratica tutti quelli dello stato civile, dell’anagrafe e gli atti pubblici formati in uno Stato che devono essere generati nel territorio di un altro Stato. Per “atto straniero” , ovvero per atto compiuto o redatto in Paese straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da Autorità straniere, anche se in lingua italiana. Sotto questo profilo giuridico non è considerato o novellato “straniero” l’atto che viene redatto dai Consolati o dalle Ambasciate italiane all’estero, anche se ci trovassimo nella circostanza che le parti siano straniere.
Quali sono i casi di esenzione dalla legalizzazione e la Convenzione dell’Aja
L’obbligo della legalizzazione viene meno in alcuni casi stabiliti da leggi o accordi internazionali (art.33, ultimo comma, D.P.R. n.445/2000). Particolarmente significativa, in merito, è la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con la legge 20 dicembre 1966 n.1253, relativa all’abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri.
L’apostille e consiste in un’annotazione, rigidamente conforme al modello allegato alla Convenzione
Gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell’Aja sostituiscono la legalizzazione degli atti che rientrano nel suo ambito di applicazione e che devono essere prodotti sul suo territorio, con l’apposizione della così detta apostille. Questa consta di una specifica e ben classificata annotazione, da farsi in maniera conforme al modello che è stato allegato alla Convenzione. L’apostille va apposta sull’originale del certificato straniero da parte dell’Autorità estera stabilita come valida dalla legge di approvazione della Convenzione dell’Aja. Per tale ragione, se un cittadino straniero di un Paese che ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve far valere in Italia un certificato dovrà portarsi all’Autorità competente nel proprio Stato, indicata dall’atto di adesione alla Convenzione, per conseguire l’apostille. Il documento apostillato viene ammesso in Italia in quanto anche l’Italia ha accettato la Convenzione dell’Aja con tutti gli obblighi che ne discendono e così, in base alla legge italiana, quel documento deve ritenersi, a tutti gli effetti di legge, naturalmente, valido. L’apostille attesta, come già sinteticamente detto, la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha consegnato il documento, e inoltre la validità del sigillo o del timbro posto sull’atto.
La traduzione dei documenti legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero
Gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere regolarizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero per poter far si che detti documenti siano ritenuti validi. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono ancora essere tradotti nella lingua italiana, evidentemente. Tutte le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”.