I docenti di sostegno come risorsa della scuola: possono fare sostituzioni?

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Trascorre il tempo ma le problematiche nelle scuole rimangono sempre le stesse e spesso si acuiscono sempre più, un riferimento particolare va alla funzione del docente di sostegno la cui posizione nel contesto scolastico continua ad avere dubbie interpretazioni sia da parte dei Dirigenti scolastici che dagli stessi docenti di sostegno.

Prima di citare le fonti normative in merito alla funzione del docente di sostegno, è opportuno tener presente questa sorta di breve e conciso vademecum:

Essere docenti equivale ad avere passione e dedizione per il proprio lavoro

Il docente di sostegno deve essere specializzato o diversamente non deve accettare un incarico sul sostegno semplicemente perché sulla propria classe di concorso le prospettive di avere una proposta lavorativa siano vane e improbabili.

Quando si è docenti di sostegno non lo si è solo delle classi di cui si è contitolari ma anche di tutte le altre classi in cui ci sono altri alunni con disabilità perché può accadere che in casi di emergenza ci si trovi nella condizione di dover supportare un alunno la cui docente di sostegno è assente. Il processo di inclusione non prevede distinzioni e un buon docente di sostegno sa come comportarsi, è la sua valigia delle competenze, che porta sempre con sé che gli permetterà di entrare in contatto con l’alunno con disabilità anche se non è a conoscenza della sua certificazione.

Docente di sostegno come tappabuchi

L’identificazione del docente di sostegno come “tappabuchi” così come la considerazione erronea che alcuni docenti curricolari hanno, pensando che sia esclusivamente, “il docente dell’alunno con disabilità”, continuano a sussistere, per cui, in riferimento alla sua professionalità ricordiamo quanto segue:

Il D.P.R. 970/1975, inserì giuridicamente la figura del docente di sostegno come “specialista”, differenziandolo dagli altri insegnanti curricolari, proprio perché in possesso di un titolo di specializzazione, infatti tale decreto stabilì che: “il personale di scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità” dovesse “essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico, di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione”.

LEGGE 104/92, art.13 comma 6: “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Nota n.40 del 13 gennaio 2021 (Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182) trasmessa dal Ministero dell’istruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi: “… Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento”.

Sostituzione colleghi assenti

In merito all’uso illegittimo dei docenti di sostegno per sostituire i colleghi curriculari assenti intervengono le seguenti Note:
Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”:
“L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

MIUR nota prot. n. 9839/2010:
“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Affinché il docente di sostegno possa supplire dovranno verificarsi i seguenti casi:

L’alunno con handicap deve essere assente

Eccezionalità del caso non altrimenti risolvibili: tale condizione si verificherà dopo che le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, solo in questi casi e nell’impossibilità di convocare supplenti, si potrà ricorrere all’insegnante di sostegno.

Le note su citate, evidenziano come la tutela del diritto allo studio e all’inclusione dell’alunno disabile, siano legate al ruolo del docente di sostegno che non deve essere demandato alla sostituzione dei colleghi assenti.

Il docente di sostegno durante le sue ore di servizio non può essere chiamato a sostituire i colleghi assenti nemmeno nel caso si dovesse verificare l’assenza di un collega della classe di cui è titolare, sia che si tratti di un’assenza dovuta ad un permesso breve che ad una malattia, in quanto nella funzione di supplente oltre a negare all’alunno con handicap e alla classe, il suo supporto, va anche ad inficiare il contratto che lo lega al suo ruolo di docente di sostegno.

Come si evince dalle note sopra citate, l’utilizzo della docente per supplire i colleghi assenti, delle classi di cui si è contitolari, non può essere definita una procedura corretta, anche se in molti casi occorre tener conto dell’emergenza del momento e far prevalere il senso di appartenenza e tutela della propria comunità scolastica.

Premesso che tutti gli alunni con disabilità sia che abbiano un PEI differenziato o un PEI con obiettivi minimi hanno lo stesso diritto di essere seguiti dal docente di sostegno, in quanto devono essere tutelati sempre e in ogni momento della loro permanenza a scuola, è evidente che con un alunno grave con sentenza Tar, a nessun dirigente scolastico o incaricato delle sostituzioni, verrà in mente di utilizzare il docente di sostegno per sostituire un docente assente anche se è della stessa classe.

Sostituzione del docente di sostegno di un altro collega di sostegno in un’altra classe

L’assenza del docente curriculare e la presenza del docente di sostegno in classe, non è considerata come una sostituzione ma una lezione didattica ordinaria, in funzione ovviamente della sua contitolarità, basti pensare che lo stesso registro elettronico non fa spuntare la voce sostituzione.

Diversa è la posizione del docente di sostegno, che sempre in mancanza del proprio alunno o di altri docenti curriculari a disposizione, venga chiamato a sostituire una collega di sostegno assente, e quindi ci si trovi dinanzi ad un alunno di cui non si conosca il suo handicap. In questo caso entra in gioco la propria professionalità e il senso di appartenenza alla comunità scolastica volta al processo di inclusione e al processo formativo di tutti gli alunni che siano con handicap o non.

Non si può essere docenti di sostegno solo della classe assegnata ma occorre essere pronti a scendere in campo senza paure e senza remore perché la valigetta delle competenze è fin troppo esaustiva per non essere in grado di fronteggiare le eventuali urgenze. L’alunno con disabilità al quale la natura ha già inflitto un percorso tortuoso, ha il diritto di essere tutelato sempre ed è l’alunno di tutti, docenti curriculari e di sostegno al fine dell’inclusione e del suo successo formativo.

Cosa fare nel caso di sostituzione illegittima

Nel caso si dovessero presentare i casi non risolvibili e l’alunno è presente in classe, è consigliabile che il docente di sostegno, chieda al Dirigente Scolastico un ordine di servizio scritto al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità nei confronti dell’alunno e della classe stessa. Infatti il docente di sostegno se dovesse avvenire un infortunio nella classe di titolarità, mentre è in sostituzione in un’altra classe, senza un ordine di servizio scritto, risponde contrattualmente per i danni subiti dall’alunno e per responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati da un alunno ad altro alunno (art. 2048 del Codice Civile).

Precisiamo, che un ordine di servizio è un atto formale del Dirigente, firmato da lui o da una persona da lui autorizzata. Non deve essere necessariamente una lettera intestata e protocollata; anche un registro delle sostituzioni può avere funzione analoga se riporta gli estremi indispensabili del provvedimento (chi deve fare cosa) e se ogni singola disposizione è firmata dal responsabile. Non è un ordine di servizio una circolare che indica in modo preventivo quale tipologia di personale deve sostituire gli eventuali assenti senza indicare esplicitamente nomi e date.

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