I diritti dei lavoratori sono uguali ad annate

Di Lalla
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Cristian Ribichesu – Ad annate i diritti dei lavoratori sono uguali in base ai principi delle graduatorie e ad annate no: quest’anno sei più uguale e il prossimo anno dipende!

Cristian Ribichesu – Ad annate i diritti dei lavoratori sono uguali in base ai principi delle graduatorie e ad annate no: quest’anno sei più uguale e il prossimo anno dipende!

È risaputo, ormai, che nella scuola si stiano registrando situazioni lavorative vergognose, ma che addirittura si arrivi a delle situazioni di incostituzionalità è davvero il colmo.

A parte l’abuso della condizione del precariato dei lavoratori inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, insegnanti formati, vincitori di concorsi e scuole di specializzazione, che, per le leggi di riferimento avrebbero dovuto avere l’immissione in ruolo a tre anni dall’abilitazione e iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, finalizzate per l’inserimento in ruolo, sempre più spesso sta capitando che i docenti assunti dai dirigenti scolastici, per le supplenze brevi, vedano il pagamento della retribuzione posticipato di mesi. Va bene, anzi, va male ma facciamo finta che vada bene. Ma addirittura, seppur dopo la “terapeutica” graduatoria del “salva precari”, che i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento siano oggetto di candidature per cattedre intere e spezzoni orario, che hanno a dir poco del ridicolo, è una imperfezione di un normale rapporto di lavoro che si aggiunge a una, già, situazione critica.

Così, ipotizzando che all’inizio dell’anno ci siano 20 disponibilità di lavoro date dall’Ufficio scolastico provinciale, di cui 15 cattedre ad orario intero e 5 spezzoni orario, poniamo di 9 ore ciascuno, per la norma delle supplenze, se i primi 15 candidati prendono tutte le disponibilità che si presentano ad orario intero, seppur in assenza di cattedre intere, agli altri 5 lavoratori si definisce una situazione in cui si devono accettare per forza gli spezzoni orario, anche se lontani dalle scuole inserite dagli stessi nelle graduatorie di circolo e d’istituto.

Per intenderci, le scuole di circolo e d’’istituto sono quelle utili anche per il completamento dello spezzone preso con l’Ufficio scolastico provinciale, fino ad arrivare, a patto che non si abbia una divisione maggiore alle tre scuole appartenenti a non più di due comuni differenti, alle 18 ore nelle scuole secondarie e 24 in quelle primarie.

Il problema che si pone, però, è questo, che se gli spezzoni sono in scuole lontane da quelle indicate dai singoli candidati nelle graduatorie di circolo e d’istituto, queste ultime non possono essere utili per il completamento, perché la norma dice che le scuole, per completare l’orario di lavoro di un docente, devono essere poste ad una distanza tale che siano facilmente raggiungibili.

Per chiarezza, un docente che, per mancanza di disponibilità, prende una supplenza di 9 ore nelle scuole secondarie di Arzachena, in Provincia di Olbia Tempio, che rientra nelle competenze territoriali dell’Ufficio scolastico provinciale di Sassari, nel caso in cui abbia indicato fra le preferenze per le scuole delle graduatorie di circolo e d’istituto scuole di Alghero, a ben più di 50 km da Arzachena, non può accettare supplenze da queste scuole per completare il suo orario di servizio, magari viaggiando tutto l’anno per una retribuzione di 9 ore che non copre le stesse spese di viaggio. Una situazione palesemente incostituzionale, considerando che la stessa Costituzione, all’art. 36, reca scritto “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. E sfido chiunque a dirmi che una retribuzione di 600 euro, cui se ne devono togliere almeno 300 di viaggio, possa garantire un’esistenza libera e dignitosa per sé e la propria famiglia.

La situazione, inoltre, è aggravata dal fatto che quei 5 candidati, ultimi nel gruppo di 20 presi come esempio, in questa situazione tipo sono obbligati a prendere uno dei cinque spezzoni orario rimasti dopo il termine delle cattedre intere, pena l’esclusione da future convocazioni, nel caso in cui si liberino o si creino successive supplenze per spezzoni e, soprattutto, comunque esclusi per cattedre ad orario intero, che accettino o no gli spezzoni.

Quello che scandalizza, infatti, non è il fatto che, avendo rifiutato uno spezzone in assenza di cattedra intera, non si venga convocati per ulteriori spezzoni orario, ma che essendo in una situazione in cui i lavoratori non avevano la possibilità di una scelta su cattedra intera, poi vengano esclusi da questa nel caso in cui si liberino cattedre intere che assegnano gli uffici scolastici provinciali.

Voglio dire, se prendi uno dei cinque spezzoni non hai diritto ad essere convocato per poter scegliere una nuova cattedra intera, ma solo per un altro spezzone che, previa la vicinanza, permetta il completamento, e per una supposta continuità didattica, che poi non è tale; invece, se non prendi uno di quei cinque spezzoni, perché magari troppo lontano dalle tue scuole delle graduatorie di circolo e d’istituto, in caso di nuove cattedre intere sei comunque escluso dalle convocazioni.

Infatti, potrebbe capitare, e capita, che dei docenti, in tal modo, inseriti tra il sedicesimo e il ventesimo posto nelle graduatorie ad esaurimento di questa situazione immaginaria ma verosimile, un anno non abbiano la possibilità di scelta fra cattedre intere, ma solo su spezzoni, e potrebbe andar bene, ma non è ammissibile, se dovessero presentarsi nuove cattedre intere, che non siano contemplati nelle successive convocazioni e vedano che i docenti inseriti nelle graduatorie dal ventunesimo posto in poi possano scegliere sulle nuove disponibilità a tempo pieno. Il tutto non in base ad un principio di rispetto della graduatoria, ma ad una norma che forza delle situazioni lavorative in modo incostituzionale, e in base alla discrezionalità del caso. In parole povere, ho quindici cattedre intere e cinque spezzoni? Tu sei fra quelli posti fra il sedicesimo e il ventesimo posto in graduatoria, cioè uno di quei cinque che ha solo la possibilità di scelta per uno spezzone orario? In ogni caso, se si formeranno nuove cattedre intere, non potrai essere convocato per scegliere su una di queste, ma si procederà dal ventunesimo. O meglio, quest’anno dei docenti inseriti fra il sedicesimo e il ventesimo posto in graduatoria potrebbero non poter scegliere su una cattedra intera, perché queste sono finite con i primi quindici candidati, ma solo per cinque spezzoni, che non è detto che poi possano essere completati; successivamente, presentandosi nuove cattedre intere si procede convocando dal ventunesimo candidato in poi. Così alcuni possono scegliere su cattedre intere ed altri, pur essendo avanti in graduatoria, non hanno tale possibilità di scelta.

Ma, concludendo, in assenza di cattedre intere, con il verificarsi di nuove proposte ad orario intero, non si dovrebbero convocare tutti coloro i quali non abbiano avuto tale possibilità di scelta nel rispetto del principio della graduatoria? Non sarebbe “giusto”? Insomma, una legge italiana lontana dal concetto di giustizia meritocratica, per una continua vessazione dei docenti precari, per la serie: ti vincolo a prendere lo spezzone seppure la sua retribuzione ti permetta a mala pena di pagare le spese di viaggio per andare a lavorare, come che un lavoratore non sia anche una persona che ha delle spese per vivere, e se si creano nuovi posti ad orario intero ti salto e proseguo oltre, dividendo ancor più una classe docente già divisa.

* Nota della redazione di Orizzonte Scuola: precisiamo che la situazione descritta dal collega fa riferimento a un preciso Ambito Territoriale, mentre altri hanno rispettato l’art. 3 comma 4 del Regolamento delle supplenze: "Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria"

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