I dirigenti non possono farsi sostituire dai vicari, i tribunali dicono il contrario

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red – Prendiamo spunto dalla nota n. 6354 del 26 giugno 2012 emanata dall’ufficio scolastico regionale per la Toscana che ritiene non essere possibile conferire incarico di sostituzione al docente vicario durante le ferie del dirigente.

red – Prendiamo spunto dalla nota n. 6354 del 26 giugno 2012 emanata dall’ufficio scolastico regionale per la Toscana che ritiene non essere possibile conferire incarico di sostituzione al docente vicario durante le ferie del dirigente.

La nota dell’USR richiama la nota 9353 del 22 dicembre del 1011 sul programma annuale due 1012 la quale ribadisce che (in virtù di quanto espressamente previsto dall’articolo 52, comma due, lettera b) del D.L.vo 165/2001, nel periodo di assenza per ferie del dirigente scolastico non è consentito conferire incarico di sostituzione del dirigente medesimo da parte del docente collaboratore vicario".

Di conseguenza l’ufficio scolastico regionale per la Toscana chiede ai dirigenti di "evitare l’assunzione di indebiti oneri finanziari a carico dell’amministrazione scolastica".

Dello stesso avviso non è la FLCGIL che ritiene esista uno specifico compenso (funzioni superiori) per i docenti che sostituiscono il dirigente per periodi continuativi superiori a 15 giorni ho svolto le funzioni di collaborazione di scuola filata reggenza (50% delle funzioni superiori).

Anche l’orientamento giurisprudenziale ritiene che vicari debbano essere pagati e l’amministrazione, ricordano dal sindacato, "viene sempre condannata a pagare interessi, rivalutazione e spese legali".

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