I collaboratori scolastici sono tenuti al cambio del pannolino: il Garante per l’infanzia ricorda sentenza che condannò tre ATA
“Considerato il reiterarsi di segnalazioni, relative alla difficoltà nel garantire l’assistenza e la piena integrazione degli alunni diversamente abili a causa della presa di posizione di collaboratori scolastici che ritengono di non doversi occupare dell’assistenza e dell’igiene degli alunni con disabilità provvedendo anche, ove necessario, al cambio del pannolino, mi preme portare a conoscenza che la VI sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22786/16, ha ribadito la condanna penale a tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un’alunna disabile”.
Lo ricorda il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.
“Le suddette collaboratrici non hanno rispettato il contratto di lavoro – continua Marziale – che prevede, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, rientrare quello “dell’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità”.
“L’aspetto ancora più significativo della sentenza è rappresentato dal principio che i collaboratori scolastici, nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale ad alunni con disabilità, sono incaricati di un pubblico servizio, pur non essendo dei pubblici ufficiali. Ecco perché la Cassazione ha ritenuto che il rifiuto di tale assistenza, che comprende anche il cambio del pannolino, equivale al rifiuto di atti d’ufficio” evidenzia Marziale.
“La Corte di Cassazione – conclude il Garante – ha anche affrontato direttamente il tema dell’esigibilità della mansione concludendo in modo netto che “non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a prestare assistenza alla minore per le sue esigenza igieniche”, rigettando la tesi della difesa secondo la quale si sarebbe trattato di “funzioni aggiuntive incentivate attribuibili solo al personale di ruolo all’esito di specifici corsi di formazione”. I collaboratori scolastici, quindi, sono tenuti al cambio del pannolino anche se non hanno mai ricevuto, per tale mansione, né una formazione specifica né un compenso a ciò finalizzato”.
Mansioni collaboratore scolastico
La questione del cambio pannolino è stata sempre controversa. Ricordiamo che la figura del collaboratore scolastico viene inquadrata attualmente nell’Area A dal CCNL, che ne definisce le mansioni:
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Presto arriverà la firma definitiva del nuovo CCNL 2019-21 che porterà anche la nuova figura dell’operatore scolastico