I benefici garantiti al presidente, scrutatore, segretario e ai rappresentanti di lista: con modulo per richiesta riposo compensativo

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Le elezioni sono ormai imminenti ed è utile ricordare i diritti dei lavoratori impegnati nei seggi elettorali anche alla luce della consolidata giurisprudenza e degli orientamenti della Corte costituzionale. Al docente o al personale ATA o ausiliario, con contratto a tempo determinato e indeterminato, anche se con contratto stipulato su supplenza breve, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni politiche (Senato della Repubblica o Camera dei Deputati) o del Parlamento europeo, o per le elezioni comunali, provinciali e, nel caso, quest’anno della Regione Siciliana, anche regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 119 del Testo Unico numero 361/57, successivamente modificato dalla Legge n. 53 del 1990, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, numero 69, è garantito e assicurato il diritto di assentarsi per l’intera durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Tale assenza, prevede la normativa, è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti di leggi, senza alcuna forma di interpretazione.

I benefici garantiti al presidente, scrutatore, segretario e ai rappresentanti di lista

Il diritto di assentarsi per l’intera durata delle operazioni di voto e di scrutinio è garantito a tutti i componenti del seggio elettorale, dunque, non solo al presidente, allo scrutatore e al segretario ma anche ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali.

Attività lavorativa ordinaria

L’attività prestata presso i seggi elettorali, in occasione delle elezioni politiche e regionali del 25 settembre 2022, è equiparata ai sensi e per gli effetti del 2° comma art. 119 Legge 361/57, all’attività lavorativa cosiddetta “ordinaria”, dunque, in ragione di ciò, come confermano anche le varie brochure informative dei sindacati più rappresentativi, come quello della FLC CGIL, non è permesso, in alcuna maniera e per alcun ragione, richiedere attività lavorative nei giorni che coincidono con le operazioni elettorali (dunque, anche il sabato, se fosse per il dipendente giornata lavorativa), anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario non coincidente con quello di effettivo impegno ai seggi elettorali, dunque, solo a titolo esemplificativo, il sabato mattina non è possibile far lavorare il dipendente in quanto coincidente con l’apertura delle operazioni connesse all’insediamento del seggio elettorale.

Il diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi

I dipendenti della scuola (ma anche di altre amministrazioni pubbliche o di privati) componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno il diritto, giuridicamente garantito, a recuperare le giornate non lavorative (il sabato, in caso di settimana corta, la domenica, comunque, o il lunedì se coincidente con la giornata libera) di impegno ai seggi con giorni di recupero che è necessario concordare con il dirigente scolastico tenendo nella giusta considerazione le eventuali esigenze di servizio dell’Istituzione Scolastica.

La Corte Costituzionale e i riposi compensativi

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì) destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”. Sostanzialmente ribadisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 452 del 1991, che i lavoratori interessati hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro, con formula di retribuzione piena, nei due giorni consecutivi alle operazioni elettorali o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), in virtù, si legge nella sentenza richiamata, della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale”.

Operazione di scrutinio oltre la mezzanotte

Se lo scrutinio si protrarrà oltre la mezzanotte del lunedì, sarà necessario considerare la giornata del martedì come giorno impegnato nelle operazioni elettorali e perciò le giornate di diritto al riposo diventerebbero il mercoledì e casomai il giovedì successivo alle elezioni, ovvero il 29 di settembre. Comunque, nel caso in cui non fosse garantito il godimento dei riposi compensativi non si potrà negare ai lavoratori occupati nei seggi elettorali il pagamento della retribuzione dovuta per il mancato riposo compensativo come previsto dalla Legge n. 69 del 1992. Qualora il dirigente scolastico si dovesse rifiutare di accordare la rapida fruizione delle giornate di riposo compensativo per inderogabili esigenze di servizio, è consigliabile non assentarsi dal lavoro e rivendicarne il godimento, in questo caso, il pagamento del o dei giorni non fruiti, solo successivamente, onde non incorrere, casomai accadesse, in provvedimento disciplinare.

Allegato modulo per la richiesta del riposo compensativo

In allegato il modulo per la richiesta del riposo compensativo da inoltrare al dirigente scolastico nelle forme e con le consuetudini in uso nelle scuole. È evidente, comunque, che prescindendo le consuetudini, a cui talvolta ci si attacca, qualsivoglia modalità di notifica, verificabile, è valida per la normativa italiana.

Domanda riposo compensativo

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