Homeschooling ed esami integrativi di idoneità (D.M. 5 del febbraio 2021): cosa cambia

Anche gli homeschooler sono interessati da alcuni aspetti caratterizzanti. Nelle premesse del decreto N° 5 dell’8-2-2021, un passaggio chiarisce una questione che in taluni casi crea incomprensioni e difficoltà. Infatti al punto (c) delle risposte al CSPI si dice chiaramente che l’esame di idoneità può essere svolto in qualsiasi scuola statale o paritaria italiana.
La sede d’esame
Il Ministero infatti ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI sulla
“individuazione della scuola di residenza quale sede per l’esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l’articolo 23 del decreto legislativo n° 62/2017 che non prevede tale specificazione in ossequio alla libertà di scelta della famiglia”
A rafforzare tale assunto interviene anche l’abrogazione dell’art. 4 dell’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n°90 del 21 Maggio 2001, che prevedeva restrizioni sulla scelta della sede d’esame.
La scadenza
Il decreto conferma quella che fino ad ora era una prassi; al comma 1 art. 3 si legge infatti:
“I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta …”
Il progetto didattico-educativo
Il decreto avanza un passo importante nel riconoscimento della specificità dell’homeschooling, dove sono i genitori a farsi carico dell’istruzione dei propri figli (art. 30 della Costituzione).
Comma 1 art. 3: “I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.”
Il fulcro è il piano didattico-educativo, vale a dire la specifica articolazione degli apprendimenti agìta dal giovane, la cui validazione è operata nel quadro delle Indicazioni nazionali per il curricolo, quindi rispetto alla scala generale e non a quella particolare della scuola presso cui viene sostenuta la prova.
Con ciò viene chiaramente riconosciuta l’autonomia progettuale dei genitori nel campo dell’apprendimento, purché questa si svolga anche all’interno delle linee espresse dalle Indicazioni nazionali.
Idoneità alla classe successiva e/o accertamento del dovere di istruzione
Il comma 6 dell’art. 2 rende esplicito un concetto di grande rilevanza per l’istruzione parentale:
“Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”
La lettura, che potrebbe sembrare fluida, in realtà presenta degli “inciampi” di riflessione: il concetto di esame di idoneità potrebbe stridere in taluni casi con quello di verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Infatti, l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva è una definizione chiara che pone una precisa finalità: quella di verificare se un soggetto possiede una preparazione idonea per consentire il suo inserimento in una determinata classe.
Questo è coerente quando si sta seguendo una scansione prefissata degli apprendimenti, come quella scolastica.
Nel caso dell’homeschooling non vi sono criticità in questa formulazione dell’esame, quando, ad esempio, c’è la volontà di rientrare nel percorso scolastico, oppure quando la famiglia, avendo seguito un curricolo “scolastico” (ovvero coincidente con quello preso eventualmente a modello), intende verificare il suo andamento in tale contesto.
Tuttavia, nello svolgersi dell’istruzione parentale, talvolta, vengono seguiti percorsi di apprendimento che si scostano, per tempistica e per distribuzione dei contenuti, da quelli della scuola. Pur seguendo le linee generali tracciate dalla Repubblica, vengono così attuate dinamiche di apprendimento personalizzate nella misura consentita. Ad esempio il dipanarsi dell’apprendimento può muoversi in “tempi lunghi” e per “nuclei tematici” e/o indipendentemente dalla scansione rigida delle materie; potrebbe esserci una distribuzione diversa fra gli approcci formale, informale e non formale all’apprendimento, magari anche con una prevalenza del secondo.
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012:
“ Gli obiettivi (di apprendimento n.d.r.) sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado”
Verificare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, che è un dovere genitoriale e non del bambino, significa accertarsi dell’esistenza di un percorso di apprendimento da parte del fanciullo, indipendentemente dagli stili, approcci o dalla successione dei contenuti dello stesso.
Per cogliere il fine “della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”, non sempre quindi la modalità dell’”esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” è logica e coerente: la prima non avviene secondo lo schema della scansione per classi, ma tiene conto del progetto didattico-educativo della famiglia, il secondo prende in considerazione il raggiungimento di obiettivi e traguardi in una successione predeterminata.
Infatti vi possono essere casi di giovani che in età di “terza elementare” abbiano sviluppato aree tematiche che nel contesto scolastico vengono poste nella classe quinta. E parallelamente, magari negli stessi ragazzini, la frequentazione di nuclei tematici che a scuola sono previsti per i loro coetanei, è stata sfiorata solo di tangente, e verrà ripresa ed approfondita in un altro momento.
I periodi didattici e dell’apprendimento sono da intendersi lunghi per le leggi biologiche dello stesso, riconosciute anche nelle Indicazioni nazionali.
Una riflessione pertinente è quella proposta da Nunzia Vezzola nel recente libro “Apprendimento naturale – homeschooling e unschooling” (Armando Editore, 2020):
“L’apprendimento avviene attraverso l’attivazione di un insieme di connessioni, osservazioni, associazioni, deduzioni, astrazioni e si configura quindi come un atto creativo. In quanto tale, esso richiede tempo: sia perché il processo stesso abbia luogo e compia tutte le sue fasi, sia il tempo richiesto dalla maturazione personale sia il tempo del riposo…”
Vi sono quindi dei processi di apprendimento, altrettanto sostenibili e validi di quelli scolastici, ma che si articolano in maniera differente da essi, pur rimanendo nella perimetrazione prefigurata dalle Indicazioni nazionali per sostanziare le “norme generali sull’istruzione”.
Nella sostanza si renderebbe necessaria una distinzione tra l’”esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” rispetto a quello che potrebbe essere definito come “accertamento del dovere di istruire ed educare i figli da parte dei genitori e della effettiva garanzia che il diritto di essere istruiti, sia goduto dai figli”.
Entrambi gli atteggiamenti concorrono allo stesso fine, ma con pratiche diversificate e più coerenti con le scelte di fondo effettuate.
Quando si parla “esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” si torna nello specifico contesto dell’organizzazione scolastica, che intrinsecamente ha una sua logica, coerente se riferita a se stessa, ma non sempre rispondente alla realtà dell’istruzione parentale, come è stato accennato sopra. In tanti casi è più appropriato “ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione” progettare forme di accertamento organiche al “progetto didattico-educativo” presentato.
A sostegno di tale esigenza viene in soccorso quanto è fortemente annunciato nelle Indicazioni nazionali e opportunamente ripreso nelle recenti linee guida per la valutazione oltre che nell’art. 1 del D.Lgs. 62 del 2017; vale a dire che la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti.
Indicazioni nazionali per il curricolo; Valutazione “ La valutazione precede accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”
Appare evidente come il concetto di esame debba essere articolato rispetto alle specifiche realtà didattico-educative, per poter svolgere le funzioni cui è chiamato.
Comma 10 art. 10: “Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché , nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano didattico personalizzato, laddove presente.”
Pare quindi di poter dedurre che il ruolo di discernere le varie situazioni e di scegliere la modalità di verifica di volta in volta più adeguata alla situazione (coerente con il percorso del ragazzino, nonché veramente formativa) sia attribuito al Dirigente, al Collegio dei docenti, ai Consigli di classe, nella loro autonomia e professionalità (art. 1 D. Lgs. 62/2017).
Quanto è scritto al comma 7 dell’articolo 3 presenta infatti un distinguo chiaro:
“L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche e di un colloquio.”
L’esame di idoneità di cui si sta parlando è quello finalizzato alla verifica dei prerequisiti necessari alla frequenza di una determinata classe.
Così come è configurata, tale prova risulta coerente per alcuni tipi di approccio di istruzione parentale e non per altri.
Alla cosiddetta “scuola a casa”, dove vengono trasposti in ambito famigliare modi, tempi e contenuti scolastici, può risultare consono tale esame. Approcci diversi, che si dispiegano in modi ulteriormente articolati, vedono in questo esame note dissonanti, che incidono sulla virtuosità e sulla valenza formativa di questa prova.
Nella Provincia di Trento tale distinzione è già entrata a far parte dell’ordinamento:
Art.14 del D.P.P. 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg
La valutazione nell’istruzione familiare
1. La valutazione dello studente che assolve l’obbligo di istruzione in Trentino ma al di fuori del sistema educativo provinciale avviene, ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale sulla scuola, al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell’accertamento dell’apprendimento al termine di ogni anno scolastico, il dirigente dell’istituzione scolastica di riferimento attiva le necessarie forme di controllo secondo criteri e modalità stabilite dal collegio docenti.
2.Per entrare nel sistema scolastico e formativo provinciale lo studente di cui al comma 1 deve sostenere gli esami di idoneità secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
Art. 32 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 Istruzione e formazione familiare
1.Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell’istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente dell’istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare l’apprendimento al termine di ogni anno scolastico”
Si evocano le “necessarie forme di controllo”, da definire evidentemente in forma progettuale specifica, perché specifica è la situazione, nel caso di homeschooling senza che sia previsto per quel determinato anno il rientro nell’istituzione scolastica.
Per quest’ultima previsione invece si é previsto coerentemente l’esame di idoneità per la classe nella quale si chiede l’ammissione.
A titolo di esempio potrebbe essere plausibile come forma di accertamento dell’apprendimento quella legata alla presentazione “orale” di un “portfolio” in cui siano raccolti i vari materiali “scritti”, che documentano l’attività svolta nel corso dell’anno.
La documentazione “scritta” potrebbe essere prodotta nelle varie forme e tecniche in analogia con quanto indicato quest’anno per l’esame di fine ciclo riguardo alla produzione “dell’elaborato”.
Può essere di una qualche utilità una annotazione al punto (f) dell’art. 1 che recita
“Istruzione parentale: attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi”
Traspare da questa formulazione una concezione del fenomeno, circoscritta alla trasposizione della metodologia e delle dinamiche della scuola fuori dalle mura scolastiche.
Il riferimento è soprattutto allo schema concettuale dell’istruzione, strutturato nel rapporto docente/discente e nella predisposizione prescrittiva dello svolgimento delle attività di insegnamento. Viene evocata la figura del “precettore” che interviene in vece dei genitori quando non son loro ad operare direttamente.
Questa è una rappresentazione del fenomeno istruzione parentale/homeschooling che non dà ragione della maggior articolazione che lo sostanzia, sia in termini di impostazione metodologica che di contenuti.
Ciò induce ad una normativa, che pur tra aspetti innovativi e congrui, presenta delle discrepanze rispetto alle prerogative di norma ed alle aspettative legittime di tanti homeschooler.
Sergio Leali
L’Associazione Istruzione Famigliare