Home schooling, si può associare il concetto di “frequenza”? In merito alla circolare ministeriale 2800
Si sta chiudendo l’anno scolastico 2022/2023 con la “comunicazione esiti in anagrafe nazionale degli studenti” dei risultati ottenuti dai giovani nelle varie prove a cui si sono sottoposti. Anche gli homeschooler, sono impegnati in questo passaggio, in quanto l’istruzione parentale/homeschooling fa parte del sistema dell’istruzione italiano.
La recente circolare del Ministero Istruzione e Merito del 13/6/2023 n°2800, interviene indicando delle procedure specifiche:
“A partire da quest’anno scolastico, per gli alunni in istruzione parentale è necessario caratterizzare prima la tipologia di frequenza in “Gestione dati alunno”, distinguendo tra istruzione parentale “famiglia” e istruzione parentale “scuola”. Infatti, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021, per gli alunni in istruzione parentale “famiglia” è obbligatorio acquisire l’esito finale di idoneità in “Esiti finali analitici”, mentre per gli alunni in istruzione parentale “scuola” l’esito finale non è richiesto se non per il quinto anno della scuola primaria. In particolare:
➢ Scuola primaria
Per tutti gli alunni l’esito finale viene preimpostato in “Ammesso/a”; nel caso di alunni in istruzione parentale l’esito è preimpostato ad “Idoneo/a”.
A fronte di quanto riportato, si rendono necessarie alcune precisazioni che mettono in evidenza delle questioni fondamentali.
L’impostazione lessicale palesa una percezione del fenomeno istruzione parentale trasposta dalla struttura scolastica, ovvero si tendono a far coincidere le dinamiche dell’homeschooling con quelle della scolarizzazione.
Quando si pone come unica categoria “la tipologia di frequenza” non si riconosce la specificità dell’istruzione parentale, che spesso non comprende il concetto di frequenza, agendo nel campo dell’apprendimento e istruzione, con percorsi “altri” che non sono quelli della scansione temporale di una frequenza.
Può giovare ricordare come la gestione umanamente appropriata della categoria del tempo sia uno dei capisaldi delle leggi biologiche dell’apprendimento che in molti approcci di homeschooling sono applicate, con evidenti benefici per i/le giovani persone, nella loro fase principale di sviluppo (art. 3 Costituzione).
Il concetto di frequenza inoltre suppone una domanda: frequenza di cosa e dove? L’apprendimento e l’istruzione, in tanti casi di homeschooling, non presuppone un luogo ne una struttura metodologica fissa; si attua in contesti di comunità educante e diffusa che travalicano i vecchi limiti della scuola, che anche nel recente passato hanno drammaticamente mostrato la loro inadeguatezza e insostenibilità da un punto di vista generale come anche da visuali particolari.
Istruzione parentale “famiglia” e istruzione parentale “scuola”. Questa distinzione, e la collocazione in questa circolare, segnalano un una zona di dubbio, che coglie l’amministratore e talvolta anche gli homeschooler, la cui chiarificazione è virtuosa oltre che opportuna.
Il segno profondo dell’istruzione parentale, non è il fatto che sia una attività pubblica o privata, bensì che si caratterizzi per il diretto intervento proattivo dei/lle giovani, dei genitori, in primis, e dell’ambito comunitario in conseguenza; nelle fasi di progettazione, gestione ed in parte di attuazione dei processi di educazione, apprendimento e istruzione.
Come si nota, è ridotto al minimo l’atteggiamento di delega o di attribuzione di surroga ad altri, delle fondamentali funzioni costituzionalmente attribuite ai genitori (artt. 30, 31 Costituzione), laddove si persegue invece il principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione).
Se a questo punto potrebbe essere sufficientemente tratteggiato il concetto di istruzione parentale famiglia, non lo è a sufficienza quello di istruzione parentale scuola.
Istruzione parentale in quanto termine amministrativo copre entità diverse e disomogenee.
Il D.M. 5 del 8/2/2021 sintetizza al comma f dell’art. 1 il concetto amministrativo di istruzione parentale:
“Istruzione parentale: l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.”
Il tentativo di mettere in virtuosa relazione quanto appena riportato con il contenuto della circolare del 13 giugno 2023 (…distinguendo tra istruzione parentale “famiglia” e istruzione parentale “scuola”) non riesce a fruttare.
Quando si parla di scuola in ambito amministrativo/organizzativo, l’accezione che si presenta più credibile è quella che si riferisce ad un sistema in cui in uno stesso luogo e nel medesimo tempo si somministrano, in forma di istruzione, a gruppi di giovani (che in questo caso è appropriato definire alunni) suddivisi per età, contenuti omogenei e pre-ordinati, in sede di progettazione scolastica e dove la frequenza e il divenire delle attività è fortemente regolato.
E’ evidente che l’aspetto della partecipazione diretta in questo caso è ridotto al minimo, si può ricondurre alla scelta dei genitori di far frequentare un certo tipo di scuola oppure un altro: pubblica o privata, con un certo indirizzo pedagogico, con un PTOF più persuasivo di un altro, ecc.. Oppure sul piano propriamente materiale, nei casi più estremi, in un certo senso, la partecipazione diretta è quella economica se la scelta cade, in particolar modo, su istituti privati.
Dal punto di vista del contenuto, se caratterizzate così, definire le cosiddette scuole parentali o (realtà parentali, termine di moda), come fenomeni di istruzione parentale è quanto meno improprio.
E’ più adeguato parlare di scuole private, o “realtà” con impronta privatistica.
Se in questi ambiti dovesse prevalere la partecipazione genitoriale nelle varie fasi caratteristiche dei processi di apprendimento, istruzione ed educazione, ovviamente può diventare concettualmente lecito esprimersi nei termini di “scuola parentale”.
Se la partecipazione è riscontrabile solo nell’aspetto amministrativo di un’associazione, di una società, di una cooperativa o altro, vengono a mancare quei fattori che danno sostanza al termine “parentale”.
La realtà, rispetto alla formulazione della circolare è molto più ricca ed articolata, e quindi il suo trattamento richiede una modulazione attenta ed adeguata, pena la creazione di ulteriore confusione ed inutile conflittualità.
La presa di coscienza di tale ricchezza ed articolazione ha necessariamente dei riverberi determinanti ad esempio in uno dei momenti chiave del rapporto famiglie ed istituzione scolastica statale, o privata parificata facente funzione pubblica, quello della verifica del dovere di istruzione. Ma sul punto è opportuno tornare in un’altra occasione.
Inoltre, in merito alla categoria “scuola”, la circolare crea un corto circuito ordinamentale che necessita di una riparazione.
La circolare suddetta imporrebbe alla scuola dove si è sostenuto l’accertamento/esame, per chi fa istruzione parentale “famiglia” di aggiornare annualmente l’ANS; per chi invece fa istruzione parentale “scuola” (fatte salve le considerazioni sull’appropriatezza del termine), tale passaggio sarebbe obbligatorio solo per l’ammissione alla prima classe della secondaria di primo grado.
Il presupposto di questa distinzione sembra risiedere in un qui pro quo.
Art. 10 commi 3 e 4 D.Lgs 62/2017:
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneita’ al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualita’ di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresi’ l’esame di idoneita’ nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. 4. L’esito dell’esame e’ espresso con un giudizio di idoneita’ ovvero di non idoneita’.
Nel primo capoverso si individua una categoria “mista”, ovvero “ scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali”; per queste scuole private, è previsto che vi sia l’esame di idoneità unicamente ”al termine del quinto anno di scuola primaria”.
Nella redazione della circolare il pensiero potrebbe essersi posato da queste parti, sia per l’uso del termine “scuola” che per l’individuazione della soglia temporale di riferimento per l’effettuazione della comunicazione degli esiti delle prove di accertamento/esame.
Non pare esservi traccia di un ragionamento sulla soglia del quinquiennio delle elementari in nessuna norma, ne tantomeno nel D.M. 5 del 8/2/2021, che comincia ad essere invocato da taluni dirigenti per giustificare le richieste alle famiglie di indicazione delle categorie “famiglia” o “scuola”.
Posto che questa distinzione, così come è inserita nella circolare dello scorso mese, non ha una ragion d’essere, quanto meno visibile se non condivisibile.
Rimane aperto il tema che questa situazione generata dalla circolare stessa ha posto all’attenzione.
Cos’è la “scuola parentale”? In cosa si differenzia eventualmente da una scuola privata “normale”?
Forse dal disorientamento che induce questo interrogativo e dalla preoccupazione che ne deriva, scaturiscono indicazioni ministeriali che non incrociano in maniera virtuosa i campi dell’istruzione parentale con quelli delle istituzioni scolastiche, che in vari momenti invece dovrebbero incardinarsi in maniera almeno accettabile.
Il dato fornito, eventualmente da queste indicazioni “famiglia” o “scuola”, sarà poco significativo per mancanza di contenuto.
Nel frattempo, però, si sarà creata una ulteriore discriminazione a carico delle famiglie in istruzione parentale “famiglia” ed a favore dell’istruzione parentale “scuola”, oltre che una confusione applicativa non irrilevante.
Perchè chi avesse scelto di fare istruzione parentale “scuola”, dovrebbe viaggiare senza tracciamento per le istituzioni statali, per cinque anni?
L’efficacia della verifica del dovere di istruzione verrebbe meno per le autorità preposte a tale scopo, visto che l’Anagrafe Nazionale dello Studente non sarebbe puntualmente aggiornata come, oltretutto, nella circolare 33071 del 30/11/22 agli artt. 4.2 e 4.3 viene raccomandato ai dirigenti di fare con estrema solerzia!?