Ha una laurea in conservazione Beni Culturali vecchio ordinamento, può partecipare al concorso per A012? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Il Consiglio di Stato (Sezione VII, Sentenza 04 marzo 2024, n. 2122) ha ammesso la Laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali alla partecipazione al concorso straordinario per l’insegnamento nella classe A012.

La normativa applicabile alle classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie e i relativi titoli di accesso

Al Consiglio di Stato è stata appellata la pronuncia resa dal Tar, dove si è discusso della valutazione della portata del d. P. R. n. 19/2016 e del d.m. n. 259/2017. Secondo la valutazione del Tar, il citato d.m. disciplina con carattere di tassatività ed esaustività la materia delle classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie e dei relativi titoli di accesso, con effetto abrogativo implicito dei precedenti regimi normativi, per essere intervenuta una nuova regolamentazione della materia. Ne consegue che l’esaustività della relativa disciplina impedisce l’operatività di eventuali meccanismi di etero-integrazione delle sue disposizioni, a opera di previsioni più generali. Alla luce di tale opzione interpretativa, seguita dal Tar, la donna risulterebbe in possesso di un titolo di studio non valido per l’accesso al concorso, e quindi sarebbe stata legittimamente esclusa.

La laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali è idonea per l’insegnamento nella classe A012

Nel condividere la tesi difensiva esposta dalla donna, il Consiglio di Stato ha applicato un proprio precedente (n. 8872/2023) dove si era affrontata la questione dell’ammissibilità della laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali ai fini dell’insegnamento nella classe A012. IN tale occasione si era statuito che i titoli di studio previsti dall’art. 5, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 59/2017, richiamati dall’art. 2, c. 1, lett. c) del bando (D.D. Ministero dell’Istruzione n. 510/2020), sono:

  • la laurea magistrale o a ciclo unico, oppure
  • il diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
  • un titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

La laurea conseguita nel 2004

La donna aveva dichiarato, quale titolo di studio per l’accesso alla procedura straordinaria per posto comune della classe di concorso A012 “Discipline letterarie negli istituti di II grado” di essere in possesso della Laurea Vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni culturali con indirizzo archeologico, conseguita nel 2002 presso l’Università degli Studi di Pisa con punti 110/110. Come certificato dal Consiglio di Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università degli Studi di Pisa, il titolo di studio posseduto dalla donna è equiparato alla laurea magistrale LM 2-Archeologia che, a sua volta, per come ricavabile dall’Allegato A del D.M. n. 259/2017 (revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016) è coerente con la classe di concorso richiesta (A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), vigente alla data di indizione del concorso, a prescindere dall’a.a. di conseguimento. La Laurea Magistrale LM 2 – Archeologia, alla quale è equiparata la Laurea Vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo archeologico posseduta e dichiarata dalla donna, costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) a prescindere dall’a.a. di conseguimento, con almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 LFIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e MSTO/01 o 02 o 04, crediti questi anch’essi posseduti dalla donna.

Il possesso dei requisiti per partecipare al concorso

La donna aveva, dunque, il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. a), b) e c) del bando (D.D. Ministero dell’Istruzione n. 510/2020), per poter partecipare alla procedura straordinaria per il posto comune della classe di concorso A012.

Le precisazioni rese dal Consiglio di Stato

Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere del rinvio al precedente richiamato, il Collegio ha ritenuto comunque di evidenziare:

  • che la sentenza n. 8872/2023 è riferita all’equiparazione fra la Laurea vecchio ordinamento in conservazione dei beni culturali e la laurea magistrale LM 2-Archeologia, e i principi enunciati in tale sentenza sono applicabili anche nel caso esaminato, venendo in ambedue le fattispecie in rilievo la spendibilità ai fini concorsuali di un titolo universitario non direttamente contemplato dal d.P.R. n. 19/2016 ma desumibile tramite un meccanismo di equipollenze desunto dalla disciplina anteriore al 2016;
  • che non si tratta di negare la valenza generale delle previsioni di cui al d.P.R. n. 19/2016, ma ai fini del decidere occorre tenere conto del carattere speciale delle pregresse disposizioni in tema di equipollenze, disposizioni che, nel caso di specie, ammettevano l’equiparazione fra il titolo di studio posseduto dalla donna e quello richiesto ai fini della partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di causa.

Ciò ha consentito di definire la vicenda in applicazione del principio secondo cui “lex posterior generalis non derogat priori speciali”.

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