“Gutta cavat lapidem”, a proposito della sentenza del Tribunale di Siena del 27 settembre2010

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inviato dal sindacato Agorà – …aveva proprio ragione l’Agorà …. finalmente un Magistrato si è assunto l’onere della trasformazione di un incarico a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato, coniugando la normativa in vigore tra “pubblico”e “privato” nell’ambito del Pubblico Impiego “privatizzato”.

inviato dal sindacato Agorà – …aveva proprio ragione l’Agorà …. finalmente un Magistrato si è assunto l’onere della trasformazione di un incarico a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato, coniugando la normativa in vigore tra “pubblico”e “privato” nell’ambito del Pubblico Impiego “privatizzato”.

Tutta l’attività legale portata avanti da Agorà Scuola negli ultimi quattro anni – fra l’indifferenza di altre organizzazioni – sta determinando un effetto dirompente, causa dopo causa, giudizio dopo giudizio, dispositivo dopo dispositivo che hanno determinato in prima battuta risarcimenti consistenti (sino a 45 mila euro pro capite)e tali da scoraggiare l’utilizzo illegittimo dello stesso lavoratore docente o Ata in servizio per anni ed anni scolastici interi presso la Pubblica Amministrazione , “scaricato” poi dai tagli di una economia sofferente e da un ancor più sofferente potere politico.

Esistono le condizioni per una soluzione definitiva del problema precariato.
La nuova disciplina del contratto a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sancisce infatti la funzione sociale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e il divieto di utilizzo del contratto a termine quale strumento per la “precarizzazione” del mercato del lavoro.

Non esiste invece la volontà politica di far funzionare il sistema scuola e viene attuato un “palleggiamento” costante fra modalità/aspettative afferenti a contratti di tipo privato e contratti di tipo pubblico, mentre è ancora in agguato il disegno di legge 1167/ b (ammazza precari)

Prive di applicazione rimangono infatti , se non a seguito di ricorso le direttive di derivazione comunitaria – a differenza peraltro di quanto puntualmente realizzato in materia di pensionamento di vecchiaia delle donne che – con un semplice comma della legge 122/2010 – hanno perso in un attimo quanto faticosamente ottenuto nel lontano 1995 in base all’art. 2 comma 21 della legge 335.

Concordiamo pienamente con le OO.SS. che sostengono che “il problema precariato “ vada “risolto a livello politico” , ma in assenza di tale livello, l’unica certezza – seppure da alcuni vituperata – è la sentenza del Magistrato…..

Per cancellare gli effetti nefasti della perdita di chance lavorative legate alla incompatibilità del servizio scolastico con altri servizi comunque denominati per anni ed anni,

contro la precarizzazione istituzionale del sistema scuola

per l’ottenimento di un posto di lavoro, così come spettante a personale Docente ed ATA che ha sostenuto un concorso variamente denominato ed articolato prestando servizio in base a due o più contratti in successione

si invitano i colleghi

ad una adesione di massa ai ricorsi proposti dall’Agorà ( non è più prevista infatti l’estensione “erga omnes” del giudicato..) che dimostri -in concreto- come pervenire alla tutela del “diritto soggettivo” del singolo al mantenimento del posto di lavoro, diritto certamente non realizzabile attraverso le forme attualmente previste di tutela del personale precario, sicuramente non in linea con le promesse elettorali via via succedutesi a partire dalla Finanziaria del 2007 in quanto:

“Il contratto a termine non può essere un comune strumento di assunzione”
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”

Sito del sindacato Agorà

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