Guida adozione libri di testo 2025: sforamento tetti di spesa passa al 15%, sanzioni, versioni digitali e testi autoprodotti. Le NOVITÀ

Con la pubblicazione della nota prot. n. 14536 dell’8 aprile 2025, inizia ufficialmente la procedura dedicata all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/26, che sarà deliberata dai Collegi Docenti entro la seconda decade del mese di maggio.
Un iter su cui è bene fare chiarezza, in quanto è frequente avere dubbi e perplessità in merito. Va infatti immediatamente affermato che l’adozione dei libri non è obbligatoria, in quanto è facoltà delle singole istituzioni scolastiche deciderne di avvalersene o di ricorrere a strumenti alternativi, segnalandolo opportunamente, sebbene nella stragrande maggioranza dei casi ciò avvenga ancora regolarmente. Ma andiamo con ordine
Chi decide l’adozione dei libri di testo?
Come anticipato in premessa, l’organo deputato a deliberare l’adozione dei libri di testo è il Collegio Docenti. Il percorso, però, passa da tutte le componenti della scuola all’interno dei singoli consigli di classe. Sono infatti quest’ultimi, in composizione perfetta (docenti e famiglie nella scuola primaria e secondaria di I grado, a cui si aggiungono gli studenti nella secondaria di II grado) a fornire il loro parere relativo alle decisioni sui libri di testo.
Prima di procedere, i singoli docenti o, nelle secondarie di II grado, i dipartimenti, si occupano di analizzare e valutare le varie proposte, convergendo poi su una scelta che verrà sottoposta alla decisione del Collegio Docenti (come da art. 188 del D. Lgs. n. 297/1994).
Deve dunque essere garantita l’autonomia delle scuole congiuntamente alla libertà di scelta del docente (art. 15 c. 1 D.L. 112/2008). La delibera collegiale è vincolante per tutti i docenti in servizio, compresi coloro che assumono servizio nell’anno scolastico successivo.
Sarà poi cura del singolo docente selezionare la scelta seguendo quanto previsto dal proprio istituto, avendo particolare cura per l’inserimento del corretto codice ISBN formato da 13 cifre, valevole tanto per le nuove adozioni, quanto per le conferme.
Cosa valutare nella scelta
Oltre al costo, di cui si parlerà più avanti, è importante che il testo prescelto sia conforme allo sviluppo della disciplina, garantendo collegamenti con le altre materie e, possibilmente, che possa offrire spunti di Educazione Civica. Inoltre, deve essere coerente con il PTOF, come si evince dall’art. 4 c. 5 del D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull’autonomia): La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative.
Le tecnologie
A proposito di quest’ultimo punto, i libri di testo tradizionali devono comunque prevedere dei contenuti digitali e, più in generale, favorire l’interattività e l’utilizzo delle nuove tecnologie. Infatti, dall’a.s. 2014/15, il Collegio Docenti è tenuto ad adottare esclusivamente libri di testo in formato digitale o in versione mista (art. 15 c. 2 DL 112/2008). Quest’ultima prevede alternativamente:
- un testo in formato cartaceo e con contenuti digitali integrativi;
- combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.
Oltre che per adeguarsi ai cambiamenti sociali e tecnologici, la previsione del formato digitale o in modalità mista è stata ideata per garantire un risparmio alle famiglie. I libri di testo, infatti, presentano un costo complessivo non irrilevante. E questo conduce ad uno dei temi più caldi in materia.
I tetti di spesa dei libri di testo
Una questione che si ripresenta puntualmente ogni anno riguarda i tetti di spesa per l’acquisto dei libri di testo. Fino allo scorso anno scolastico, i tetti di spesa riportati nella Nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 erano rimasti inalterati.
Con il decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, è stato modificato l’art. 15 c. 3 del dl 112/2008.
E questo ha previsto testualmente che i tetti di spesa siano adeguati al tasso di inflazione programmata. Si potrà notare che, rispetto agli scorsi anni, i limiti massimi di spesa sono ritoccati, seppur leggermente.
La maggior parte degli istituti, come già esposto, opta ancora per materiali tradizionali rispetto alle edizioni digitali, e ciò comporta non pochi problemi nell’incastro della scelta dei vari libri di testo che compongono l’assetto per ogni singola classe, in quanto il rischio di sforamento del limite è molto elevato, soprattutto nelle classi prime (secondaria di I e II grado) e nelle classi terze (secondaria di II grado).
Si sottolinea l’importanza del dialogo e dell’ascolto delle esigenze di tutte le componenti, avendo però come parametro di riferimento quello di non superare lo scoglio fissato dalla normativa che, a tal proposito, presenta una grossa novità.L’art. 1 c. 4 del DM 58/2025 prevede che “eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 15%. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto”
Lo sforamento del 15%: un doveroso chiarimento
A tal proposito, uno degli equivoci maggiormente diffusi riguarda quello che dà la possibilità alle scuole di sforare della percentuale concessa rispetto al limite stabilito per legge.
Come appena esposto, gli incrementi rispetto ai tetti di spesa sono passati dal tradizionale 10% al 15%, che rappresentano un’eccezione rispetto allo standard.
In molti istituti, al contrario, si utilizza come prassi quella di considerare come tetto non l’importo massimo previsto dagli allegati al decreto ministeriale di determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria, bensì direttamente quella che include la percentuale di aumento. In realtà, l’eventuale scostamento è già di suo una deroga, tanto è vero che il Collegio Docenti deve motivare le scelte che portano al superamento del tetto e il Consiglio di Istituto deve procedere all’approvazione di tale scostamento.
Diverso è il discorso in caso di superamento della soglia aggiuntiva: questo, infatti, è assolutamente vietato. Non ci sono motivazioni valide per cui è possibile giustificare un eventuale sforamento del genere, in quanto il perimetro del 15% è già una concessione.
Media pluriennale: non è ammessa in nessun caso
Ci sono diverse segnalazioni di scuole che provano a giustificare l’eventuale sforamento utilizzando una media pluriennale. Spieghiamo meglio.
Stando agli allegati sui tetti di spesa (ad esempio quello sulle secondarie di II grado), al primo anno di corso del Liceo Scientifico il tetto di spesa è fissato a 326 euro.
Con la deroga, e opportunamente motivata, il Collegio può alzare il costo complessivo fino a 374,90 euro. Immaginiamo che, stando alle proposte, il costo totale ammonti a 400 euro. In tale configurazione, alcuni istituti provano a giustificare l’eccesso del primo anno (che in genere richiede un esborso più esoso) garantendo il rientro della spesa negli anni successivi.
Per completare l’esempio, nel secondo anno il tetto di spesa è 227 euro, che può arrivare a 261,05 euro. In tal caso, la scuola fisserà il tetto a 235,95 euro, in modo tale che, nel biennio, la spesa sia praticamente coincidente con i due tetti massimi sommati (inclusi gli sforamenti è pari a 635,95 euro nei primi due anni). Appare abbastanza evidente che questo modo di operare non è corretto.
Le media per biennio, triennio o addirittura pluriennale non è contemplata da nessun riferimento giuridicamente rilevante. Tra l’altro, il Collegio, in questo contesto, è come se stesse deliberando per il futuro, cosa assolutamente non consentita. Infatti, l’organo collegiale è chiamato a scegliere i libri di testo per l’anno scolastico successivo.
Quest’anno, per intenderci, il Collegio delibera per l’a.s. 2025/26. La composizione collegiale dell’anno prossimo sarà indubbiamente differente (pensiamo al tasso altissimo di precari); pertanto, non è ammessa alcuna decisione in tal senso, perché la scelta dei libri di testo degli anni successivi è di competenza dei Collegi che verranno.
Sanzioni inesistenti? No, ci sono dei controlli
E se il Collegio Docenti delibera l’adozione dei libri di testo superando il tetto di spesa, anche considerando il 15% di tolleranza?
Non ci sono sanzioni dirette effettivamente previste, ma ci sono delle situazioni da attenzionare.
Sempre come riferito dalla Nota prot. 2581/2014, la delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Ciò è ribadito dallo stesso DM 58/2025, all’art. 2: Gli Uffici Scolastici Regionali esercitano la necessaria vigilanza e mettono in atto gli opportuni controlli nei confronti delle istituzioni scolastiche affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa di cui al presente decreto, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. I revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche verificano il rispetto dei tetti di spesa stabiliti con il presente decreto nell’ambito degli ordinari compiti affidati agli stessi dalla normativa vigente.
I revisori dei conti, dunque, potrebbero segnalare eventuali irregolarità ai competenti Uffici Scolastici Territoriali. La delibera potrebbe essere oggetto di sanzioni per l’istituto in futuro, oltre che essere impugnata dalle famiglie, che potrebbero ricorrere per via amministrativa
L’inserimento dei testi facoltativi
Un’altra prassi, ancor più diffusa, è quella di inserire dei testi da adottare facoltativamente, salvo poi, a inizio anno scolastico, comunicare alla classe che l’acquisto di tale libro è sostanzialmente obbligatorio. Questa pratica è ovviamente elusiva del divieto di sforare il tetto di spesa; pertanto, anche ciò è vietato.Vi sono però delle reali possibilità in cui il Collegio può ritenere un di più l’acquisto di un testo e renderlo effettivamente “consigliato”. Questo vale per approfondimenti specifici di aspetti della disciplina non trattati a fondo durante le lezioni ordinarie.
I testi autoprodotti
Una delle alternative ancora poco in uso è quella di ricorrere all’utilizzo di testi autoprodotti dai docenti o dalle scuole. Il decreto-legge n. 104/2013 (convertito in legge dalla l. n. 128/2013) ha modificato e integrato il decreto-legge n. 112/2008. In particolare, all’art. 15 di quest’ultimo si tratta del costo dei libri scolastici e, a tal proposito, si inserisce la possibilità, proprio per contenere la spesa, di sviluppare dei testi autoprodotti.
Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno scolastico.
L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’azione “Editoria Digitale Scolastica” (art. 6 c.3-bis del d.l. 128/2013 che aggiunge il comma 2-bis all’art. 15 del d.l. 112/2008).
I vantaggi di un libro autoprodotto
Oltre all’innegabile risparmio economico per le famiglie, la realizzazione di dispense o addirittura di libri di testo completamente digitali e realizzati dai docenti di una singola scuola, consentono di ottenere numerosi altri vantaggi.
In primis, ne beneficia la professionalità dei docenti, che possono realizzare un’opera che sia espressione delle proprie esperienze. Inoltre, realizzare un libro di testo collaborando con gli stessi studenti potrebbe garantire una maggior aderenza ai bisogni specifici degli alunni. In alcuni Collegi si potrebbe sperimentare questa idea per alcune discipline in alcune classi, deliberando l’impiego di materiali autoprodotti. A tal proposito, un esempio di rete scolastica che sta provando a fornire materiale alternativo rispetto ai tradizionali libri di testo è Book in Progress. I materiali sono scritti dai docenti della rete nazionale per gli Istituti di primo e secondo grado.