Guerra in Israele, formare docenti e studenti per gestire emergenza in caso di attacco terroristico a scuola. La proposta di legge della Lega [TESTO]
Al Senato è al vaglio una proposta di legge avanzata dal capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, mirata a delineare un piano comportamentale e operativo per il personale scolastico, in risposta a possibili attacchi terroristici agli istituti scolastici.
Questa mossa arriva in un momento di crescente tensione, dovuta alla crisi in Medio Oriente che ha elevato il livello di allerta in tutta l’Europa.
Il progetto si articola su modalità operative e comportamentali specifiche, concepite per proteggere i cittadini da minacce legate ad azioni violente e terroristiche, partendo proprio dagli ambienti scolastici. Romeo, insieme a Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama, sottolinea l’importanza di una formazione mirata per gli studenti, che possa fornire loro le competenze necessarie per gestire situazioni di emergenza.
Un punto focale della proposta è la promozione dell’educazione sia dei giovani che del personale scolastico sulla gestione di potenziali crisi. Inoltre, il disegno di legge prevede la predisposizione di protocolli d’intervento, facilitando l’azione delle Forze Armate e della Polizia in caso di necessità.
L’obiettivo ultimo della Lega è rafforzare le misure di sicurezza nelle scuole italiane, un tema che, come sottolineato dai proponenti, dovrebbe trovare ampio consenso tra tutte le forze politiche, data l’urgenza e la rilevanza della questione. La sicurezza nei luoghi di istruzione è una priorità non solo per tutelare i giovani, ma anche per garantire un ambiente propizio all’apprendimento e alla crescita della comunità scolastica.
Nel testo della legge si chiede di “prevedere iniziative in grado di aumentare il grado di sicurezza all’interno degli istituti scolastici, preparando il personale scolastico a specifici comportamenti ai quali attenersi in caso di attacco all’istituto”, inoltre si punta a formare gli studenti “al fine di fornire giusti strumenti per maturare una coscienza del pericolo ed automatizzare comportamenti responsabili e idonei in caso di una situazione di crisi ed emergenza”.
Il testo di legge prevede ancora di “stabilire le modalità per lo svolgimento di una esercitazione annuale che simuli la gestione di un evento di emergenza”. La Lega chiede inoltre di “stabilire una collaborazione tra gli istituti scolastici, le Forze armate e le Forze di polizia che preveda: l’identificazione, per ogni dirigente scolastico, di un referente per la sicurezza scolastica con il quale avere un contatto diretto, la definizione di elenco telefonico di tutti i dirigenti scolastici, diviso per provincia, da fornire alle questure di polizia e ai Comandi provinciali dei carabinieri, per prevedere un sistema di allarme rapido”.
Tra le attività previste “la programmazione di incontri di formazione per gli studenti volti a maturare una coscienza del pericolo e ad automatizzare comportamenti responsabili che permettano da una parte di mettere in atto azioni utili a neutralizzare la potenziale situazione di crisi e dall’altra a generare comportamenti idonei nel caso di attacchi, al fine di limitarne gli effetti”.
Disegno di legge
Art. 1.
1. Allo scopo di stabilire misure di prevenzione e contrasto al terrorismo, tramite una specifica formazione rivolta agli studenti che permetta di orientarsi ed agire in situazioni di emergenza, oltre che incentivare il contrasto ad azioni terroristiche condotte all’interno degli istituti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:
a) regolamentare la formazione di docenti e studenti rispetto alla gestione di una situazione di crisi;
b) redigere delle linee guida operative rivolte a dirigenti scolastici e genitori;
c) stabilire le modalità per lo svolgimento di una esercitazione annuale che simuli la gestione di un evento di emergenza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro della difesa.
Art. 2.
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) predisporre, fermi restando i piani di sicurezza specifici esistenti per gli istituti scolastici, delle linee guida operative e comportamentali da mettere in atto durante un attacco commesso all’interno dell’istituto che risulta essere l’obiettivo diretto dell’attacco stesso o durante qualsiasi forma di attacco armato, commesso vicino all’istituto, che richieda l’attuazione di adeguate misure di protezione anche nel caso in cui l’istituto non risulti essere l’obiettivo diretto dell’aggressione;
b) redigere due differenti documenti operativi in relazione alla tipologia di situazione di cui alla lettera a), da destinare rispettivamente ai dirigenti scolastici e ai genitori, contenenti comportamenti, procedure e azioni per salvaguardare l’incolumità del personale e per agevolare l’intervento delle Forze armate e di polizia;
c) stabilire una collaborazione tra gli istituti scolastici, le Forze armate e le Forze di polizia che preveda:
1) l’identificazione, per ogni dirigente scolastico, di un referente per la sicurezza scolastica con il quale avere un contatto diretto;
2) la definizione di elenco telefonico di tutti i dirigenti scolastici, diviso per provincia, da fornire alle questure di polizia e ai Comandi provinciali dei carabinieri, per prevedere un sistema di allarme rapido;
3) l’organizzazione annuale di un’esercitazione per la gestione di una situazione emergenziale derivante da un attacco terroristico che coinvolga tutto il personale dell’istituto e le Forze armate e di polizia locali e che tenga conto delle differenze di età degli studenti;
4) la programmazione di incontri di formazione per gli studenti volti a maturare una coscienza del pericolo e ad automatizzare comportamenti responsabili che permettano da una parte di mettere in atto azioni utili a neutralizzare la potenziale situazione di crisi e dall’altra a generare comportamenti idonei nel caso di attacchi, al fine di limitarne gli effetti.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1 adottati in attuazione della presente legge di delega, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.