Greenpass scuola: schedatura e banca dati vaccinati, la normativa attuale non lo consente

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Il terzo anno scolastico sotto il segno della pandemia sta per iniziare, anche se va detto che il dibattito sulla scuola non si è mai fermato. Sembra che da due anni a questa parte la scuola non sia mai andata in vacanza ed i problemi non sono stati risolti. La questione che sta determinando il dibattito è come debba essere gestito il greenpass a scuola.

Le scuole possono avere una banca dati dei “vaccinati” o di chi ha il greenpass?
Ad oggi parrebbe proprio di no. Bisogna ricordare che il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede che il controllo sia consentito tramite applicazione “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Tra l’altro “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

A ciò si aggiunge il parere recente del Garante sulla Regione Piemonte del 10 agosto 2021.

“Tale disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto – oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM. Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati  dell’intestatario  della certificazione, in  qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM). Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Quindi, se non ci sarà intervento legislativo ad hoc, la scuola non potrebbe provvedere con alcuna banca dati, schedatura o altro sistema di raccolta dei dati su vaccinati, non vaccinati, e soggetti a tampone di cui al greenpass.

Prima di procedere con qualsiasi attività di verifica su certificazione verde a scuola è necessario il decreto attuativo
Fino a quando comunque non verrà disposto il decreto attuativo del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, qualsiasi autonoma forma di controllo del greenpass e similare da parte delle scuole sono da ritenersi illegittime e arbitrarie. Il decreto in questione afferma chiaramente che sicuramente i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle universita’ sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla norma, ma le dette verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate solo con le modalità che dovranno essere indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oltre che eventualmente dalla circolare del Ministro dell’istruzione che potrà anche stabilire ulteriori modalità di verifica ma che dovranno essere sempre conformi alla normativa vigente.

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