Green Pass scuola: non c’è modo di conoscere la data di scadenza, ecco perché i dirigenti dovranno controllarlo ogni giorno. La spiegazione del DPO Galli
Di Pier Giorgio Galli, DPO di numerose scuole – Come è noto l’art 1, p. 6, del Decreto Legge 111 del 06/08/2021 dispone che i Dirigenti Scolastici dal primo settembre sono tenuti a verificare il possesso del green pass di tutto il personale scolastico.
L’ottemperanza alla disposizione, però, crea non poche criticità nell’organizzazione scolastica anche a seguito della nota 1237 del 13/08/2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che al punto 5) fornisce il parere: “(…) La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale [si tratta dell’applicazione VerificaC19 n.d.r.].
A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. (…)”
Occorre infatti considerare che: 1) l’applicazione VerificaC19 finalizzata al controllo, ad oggi, non fornisce la data di scadenza della certificazione verde; 2) il numero di giorni di validità che si leggono nel pdf (o nella stampa cartacea) del green pass non garantiscono l’originalità del dato essendo, di tutto il certificato, solo codice QR firmato digitalmente e come tale non falsificabile.
In altre parole il Dirigente Scolastico non ha modo di conoscere la data di scadenza del green pass con l’immediata conseguenza di vedersi costretto a verificare tutti i giorni il green pass di tutto il personale.
Inoltre, la nota citata del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, probabilmente a tutela del Dirigente Scolastico, istituisce un registro come atto interno dove i delegati dovranno annotare l’avvenuto controllo.
La gestione del registro, per di più, implica uno specifico trattamento dei dati con i conseguenti obblighi di cui al regolamento europeo sulla protezione dei dati.
In conclusione, a parere di chi scrive, il Dirigente Scolastico dovrà:
1. organizzare un registro contenente la cronologia delle verifiche;
2. organizzare un servizio di verifica del green pass con un delegato per ogni accesso alla scuola per tutto il tempo in cui la scuola è aperta;
3. trasmettere l’informativa ex art 13 GDRP 2016/679 a tutto il personale contenente le modalità di trattamento dei dati personali del green pass nel registro;
4. autorizzare i delegati al trattamento dei dati istruendoli su come gestire in sicurezza la verifica del green pass e le conseguenti annotazioni nel registro.
E dire che il tutto poteva essere superato semplicemente fornendo alle scuole un’app di verifica tale da fornire anche la data di scadenza del green pass (così da effettuare solo un controllo ad inizio periodo). Senza considerare che tutti i green pass sono presenti nel sistema informativo del Ministero della Salute che potrebbe incrociarli con il sistema informativo del Ministero
dell’Istruzione in modo da trasmettere tempestivamente alle scuole il report del personale privo di green pass o con green pass scaduto!