Green pass scuola, il Tar del Lazio respinge la richiesta di sospensione: “Giusto sospendere chi non lo ha”. Pacifico (Anief) ad Orizzonte Scuola: “Non ci fermiamo”. TESTO [PDF]

Il Tar del Lazio, con due decreti monocratici nn. 4531/2021 e 4532/2021 depositati oggi, ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del green pass per il personale scolastico.
“L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”, si legge in uno dei dispositivi.
Con riferimento “all’asserita violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali“, e “premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal Dpcm che dovrà essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”, il Tar del Lazio rileva che “nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che, nell’effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al dirigente scolastico”.
Il Tar del Lazio, per la trattazione nel merito del ricorso, ha fissato una camera di consiglio per il 5 ottobre prossimo.
Anief: “Non ci fermeremo, pronti ad adire il Consiglio di Stato”
“Qualora ai primi di ottobre la terza sezione bis del Tar Lazio non dovesse pronunciarsi ancora sulla palese illegittimità del provvedimento relativamente al contrasto con il Regolamento comunitario 953/2021 come richiesto dall’ufficio legale, si procederà immediatamente ad adire il Consiglio di Stato. Nelle more della discussione del ricorso amministrativo, che avverrà fra un mese, la palla passa al tribunale del lavoro dove Anief si sta costituendo per le cause urgenti discriminatorie ex art. 28 del dlgs 150/2011″ così ad Orizzonte Scuola il presidente Marcello Pacifico.
“La battaglia – ha poi aggiunto – è solo all’inizio, Anief non ha firmato il protocollo di sicurezza. L’azione del nostro sindacato, comunque, ha costretto il governo a tornare dalle ferie e, in fretta e furia, realizzare un DPCM attuativo che manca per l’applicazione del green pass. Situazione da vedere anche per l’università dove il green pass è obbligatorio anche per seguire le lezioni a distanza. Abbiamo già chiesto alla ministra Messa di verificare la situazione. Ad ogni modo il problema della sicurezza delle scuole in vista del ritorno in classe rimane ed è grave. Ci vogliamo 150mila classi in più per garantire la sicurezza. 6 milioni di studenti non si è ancora vaccinato a fronte del 90% del personale che lo ha fatto e presenta un green pass. Abbiamo chiesto un’informativa urgente da parte del ministro in merito alla formazione delle classi. Il distanziamento rimane l’unico possibilità per prevenire davvero il contagio”
E ancora: “Quella contro il green pass è una battaglia che prescinde dall’essere no-vax. Io sono vaccinato con doppia dose ma sono convinto che l’obbligatorietà non risolva. Noi vogliamo riaprire in presenza ma anche in sicurezza. Ad oggi una scuola ogni cinque continua a non poter garantire il distanziamento sociale, eppure si sa che per arginare il virus la soluzione è lo sdoppiamento delle classi, il raddoppiamento degli organici da unire all’uso della mascherina e test salivari gratuiti per tutti. Ma in Italia si è pensato solo alla certificazione verde. Siamo l’unico paese al mondo con l’obbligo del Green pass e forse il primo ad aprire alle vaccinazioni dei bambini under 12. E sfido chiunque a fare un tampone ogni 48 ore”.
Estratto della pronuncia del Tar del Lazio
“Relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti (…) nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.