Green pass obbligatorio per docenti e ATA dal 1° settembre: dalle sanzioni e sospensione stipendio alle supplenze. Tutto quello che c’è da sapere
Dal 1° settembre scatta l’obbligo per il personale scolastico del possesso e dell’esibizione della certificazione verde Covid19, green pass, per l’accesso all’edificio scolastico. L’obbligo è stato introdotto fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza, dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021. Dalle sanzioni e sospensione della retribuzione alla sostituzione del personale assente ingiustificato: tutto quello che c’è da sapere
La certificazione verde Covid19 è obbligatoria per accedere all’edificio scolastico. Da ciò si escludono le attività svolte a distanza, ad esempio le riunioni degli organi collegiali se in videoconferenza.
Come ottenere il green pass
Il green pass viene rilasciato:
– dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
– dopo aver completato il ciclo vaccinale;
– se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
– se si è guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Certificato esenzione
Per il personale che non può sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, è possibile ottenere il certificato di esenzione.
La certificazione può essere rilasciata fino al 30 settembre. A rilasciarla sono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Sanzioni
Da 400 a 1000 euro di sanzione per il personale scolastico sprovvisto di green pass. “La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. I dettagli
Sospensione stipendio
Oltre la sanzione, a docenti e ATA senza green pass non viene corrisposta nessuna retribuzione dal primo giorno di assenza ingiustificata.
Supplenze
Il Governo ha stanziato 358 milioni di euro per la sostituzione del personale assente perché non in possesso della certificazione verde Covid19. I contratti dei supplenti vengono stipulati dal quinto giorno di assenza del docente o ATA senza green pass.
Obbligo green pass personale scuola, contratti supplenza fino al rientro dell’assente ingiustificato
Normativa
Decreto legge 111 del 6 agosto
Nota parere tecnico Ministero Istruzione del 13 agosto
Circolare esenzione vaccino del 4 agosto
Modelli circolari
Su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati, è possibile scaricare modelli di circolare utili per le scuole.