Green pass docenti e ATA: non necessario per attività ad agosto, dal 1° settembre scatta obbligo per entrare nell’edificio scolastico

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L’obbligo del possesso e l’esibizione del green pass, certificazione verde covid 19, per il personale scolastico scatta dal 1° settembre. Restano escluse dunque le attività anche di recupero apprendimenti svolte nel mese di agosto, nonostante l’obbligo del green pass sia attivo dallo scorso 6 agosto per accedere a determinate attività, esempio consumo al tavolo dei ristoranti al chiuso o ingresso in musei.

L’obbligo del green pass per docenti e ATA è stato introdotto dal decreto 111 del 6 agosto, che all’articolo 9 afferma:

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.”

La durata dell’obbligo è al momento fissata fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza.

L’obbligo per il personale scolastico pertanto scatta non dall’inizio delle lezioni, che varia in base ai calendari regionali, ma dal 1° settembre per l’ingresso nell’edificio scolastico.

Vengono dunque coinvolte tutte le attività in presenza, a partire dalla presa di servizio da svolgere nelle segreterie scolastiche secondo le modalità che verranno comunicate, le riunioni, le attività di recupero e potenziamento, nonché le lezioni.

Restano escluse tutte le attività svolte a distanza, esempio le riunioni degli organi collegiali se in videoconferenza (fino al 31 dicembre è possibile svolgerle anche in modalità telematica)

Come ottenere il green pass

Il green pass viene rilasciato nei seguenti casi:

– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
– aver completato il ciclo vaccinale;
– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Sanzioni e sospensione retribuzione

La violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass – chiarisce la nota tecnica del MI–  è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, che va dai 400 ai mille euro.

Il mancato possesso del green pass viene qualificato come assenza ingiustificata per il personale scolastico e dal quinto giorno di assenza si procede con la sospensione della retribuzione.

La questione – sottolinea la stessa nota – incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è
dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Esenzione e rinvio vaccinazione

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della circolare del Ministero della Salute in cui si forniscono indicazioni per quanto riguarda il certificato di esenzione alla vaccinazione.

Il vademecum SIMG spiega quali sono i motivi principali e comuni per un rinvio della vaccinazione e di esenzione:

Motivi di rinvio più comuni

Si tratta di condizioni per le quali è preferibile posticipare la vaccinazione. Esse non rappresentano né controindicazione né precauzione, ma una opportunità considerando la protezione già garantita dalla recente infezione o i rischi di possibile trasmissione dei soggetti in quarantena o con sintomatologia compatibile con COVID-19:

a. Paziente di recente affetto da infezione asintomatica o malattia accertata da SARS-CoV-2 laddove non siano trascorsi almeno tre mesi dal primo tampone positivo.

b. Paziente con malattia di COVID-19 recente che abbia ricevuto terapia con anticorpi monoclonali laddove non siano trascorsi almeno tre mesi dal trattamento.

c. Soggetto in quarantena per contatto stretto fino al termine del periodo di isolamento.

d. Soggetto con sintomi sospetti di COVID-19 fino al risultato del tampone

e. Paziente con malattia acuta severa non differibile (es – evento cardiovascolare acuto, epatite acuta, nefrite acuta, stato settico o grave infezione di qualunque organo/tessuto, condizione chirurgica maggiore, …)

Queste condizioni non necessitano di alcuna certificazione di esenzione. I casi a e b hanno diritto al green pass di guarigione valido 6 mesi, mentre la valutazione della opportunità di vaccinazione per i casi c e d avverrà rispettivamente alla fine della quarantena o successivamente al termine del percorso diagnostico.

Controindicazione specifica nei confronti di uno o più dei vaccini attualmente utilizzati in Italia: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (nota 1) ed in particolare

− il polietilene-glicole-2000 PEG contenuto nel vaccino Comirnaty- (Pfizer-Biontech)

− a) il metossipolietilene-glicole-2000 (PEG2000 DMG) (I PEG sono un gruppo di allergeni noti che

comunemente si trovano in farmaci, prodotti per la casa e cosmetici),

− b) la trometamina (componente di mezzi di contrasto radiografico e di alcuni farmaci somministrabili per via orale e parenterale) contenuta nel vaccino Spikevax (Moderna)

− Il polisorbato contenuto nei vaccini COVID-19 a vettore virale Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson). lI polisorbato 80 è una sostanza ampiamente utilizzata nel settore farmaceutico e alimentare ed è presente in molti farmaci inclusi vaccini e preparazioni di anticorpi monoclonali.

− soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria;

− soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare con Vaxzevria o Janssen

In caso di reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino COVID-19 si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione; tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/beneficio individuale.

La vaccinazione anti COVID-19 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.

La sindrome di Guillain-Barré è stata segnalata molto raramente dopo somministrazione di Vaxzevria e Janssen. Qualora insorta entro 6 settimane dalla vaccinazione, senza altra causa riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di vaccino. Potrà essere comunque considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.

IL VADEMECUM SIMG

Rientro a scuola: green pass obbligatorio, mascherina, distanziamento, aerazione, orari. [LO SPECIALE AGGIORNATO]

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