Gratuità servizio mensa per personale scolastico: questione “irrisolta”, urge intervento legislativo

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Una interessante deliberazione della Corte dei Conti per il Molise, la n° 6972020 intervenendo su una richiesta di parere formulata da un Comune ricostruisce il quadro normativo sulla questione della mensa scolastica per il personale docente ed ATA.Un quadro dove emerge in sostanza il paradosso di un diritto previsto dalla legge ma che non può essere garantito perchè non ci sono le coperture economiche.

Il comune formulava i seguenti quesiti:

se è legittimo deliberare e fare impegni di spesa, per la copertura dei costi mensa scolastica agli insegnanti e al personale ATA, della scuola elementare e materna del Comune; se le spese relative al servizio di mensa scolastica […] sono a carico di chi e in che misura, come vengono rendicontate e a chi va richiesto il rimborso, visto che l’Amministrazione comunale […] dovrà inserire nel bilancio.

Il servizio di mensa scolastica è un servizio erogato dai Comuni

“Il servizio di mensa scolastica rientra, a pieno titolo, tra i servizi scolastici che devono essere erogati dai Comuni a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo laddove sussiste il regime del tempo prolungato (rientro pomeridiano su più giorni settimanali). Ciò posto, l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica”, per la prima volta ha disposto, a carico del Ministero dell’Interno, l’obbligo di provvedere a erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti. Infine, sull’argomento è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), il cui articolo 7, comma 41, ha così disposto: “Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento” (enfasi aggiunta)”.

Sussiste il diritto al pasto gratuito per il personale docente ed ATA impiegato nel servizio di sorveglianza durante la mensa

“Le norme richiamate riconoscono il pasto gratuito al personale, sia docente che amministrativo, tecnico e di assistenza (ATA), impegnato nel servizio di sorveglianza scolastica degli alunni durante la refezione scolastica, come confermato dall’articolo 21 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, tuttora applicabile (“Art 21. Individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita. 1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione. 2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa. 3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento. 4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994. 5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.”). Inoltre, l’interpretazione sistematica dei citati articoli 3 della L. 4/1999 e 7, comma 41, del D.L. 95/2012 ha indotto a concludere che il servizio deve essere erogato dal Comune, cui spetta a titolo di rimborso un contributo statale (attualmente erogato dal MIUR, i relativi importi trovando iscrizione nel pertinente capitolo dello stato di previsione di tale Ministero)”.

Spetta al legislatore risolvere la problematica per garantire la gratuità della mensa scolastica, serve incrementare le risorse

“Al riguardo va, tuttavia, evidenziata una problematica la cui soluzione, peraltro, non può che rientrare nella competenza del legislatore. Infatti, per i pasti forniti dai Comuni spetta, come ricordato, un contributo calcolato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio (come dispone il citato articolo 7, comma 41, del D.L. 95/2012), in luogo del rimborso dell’intero costo di ogni singolo pasto effettivamente fornito (che quindi terrebbe conto del numero dei reali fruitori del servizio mensa), secondo un meccanismo cui consegue l’improprio accollo agli enti locali della quota di spesa non coperta dal contributo statale. Gli enti locali, tramite l’ANCI, hanno da tempo chiesto il superamento di tale criticità, anche in considerazione del fatto che, nel corso degli ultimi anni, il personale docente della scuola che fruisce del servizio di mensa gratuito è aumentato, a fronte di un contributo statale rimasto pressocché immutato (l’importo attualmente stanziato a livello nazionale, pari a 62 milioni di euro, risale al 1999, salvo un lieve incremento intervenuto nel 2008), rivendicando altresì il principio secondo il quale l’erogazione del pasto gratuito al personale della scuola debba essere sostenuto integralmente dallo Stato in qualità di datore di lavoro”.

La situazione ad oggi è irrisolta, dovrebbe essere lo Stato e non il Comune a garantire la gratuità della mensa

“La situazione ad oggi appare ancora irrisolta. Restano, dunque, ancora attuali le precisazioni della giurisprudenza amministrativa che, non rinvenendo nell’ordinamento giuridico “un principio generale di gratuità della fruizione dei pasti da parte degli insegnati addetti alla sorveglianza nel periodo della refezione”, ha aggiunto che “il riconoscimento di un tale principio [scil.: con oneri a carico dell’ente locale] finirebbe per gravare sulle finanze comunali senza un reale fondamento giuridico, tanto più se si considera che il costo di ogni attività formativa (e quindi anche dell’assistenza alla refezione che a tale categoria viene ricondotta) deve essere posto a carico dello Stato, gravando sull’ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica (e cioè, per quanto ci riguarda, la messa a disposizione del servizio di mensa a fronte della corresponsione, da parte dei fruitori di un apposito “buono pasto”) (Tar Lombardia, Brescia – Sez. II, sentenza n. 1216 del 12 giugno 2009)”.

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