Graduatorie terza fascia ATA: valutazione titolo “figlio di profugo”

Graduatorie terza fascia ATA: spieghiamo in quali casi può essere attribuito punteggio per il titolo “figlio di profugo”.
Una nostra lettrice chiede
Vorrei porvi un quesito: sono inclusa in graduatoria in 3^ fascia personale ATA nel triennio 2015/2018 sia come AA con punteggio 7 sia in CS con punteggio 6, mi chiedo e chiedo a voi se è stato fatto il calcolato giusto avendo un diploma di maturità magistrale (36/60), quindi ho una licenza media, e un attestato di segretario amministrativo aziendale (42/60) più ho un certificato che sono figlia di un profugo del 1963. Mi sembra poco. Vi dico pure che ero stata inclusa nel 2008 sempre nella stessa graduatoria con punteggio 7,5 in AA e 6 in CS, ma che poi non ho rinnovato perchè non sapevo. Quindi nel 2015 ho ripresentato la domanda sopradetta perchè mi hanno detto che era scaduta. quindi vorrei sapere se è giusto il punteggio, altrimenti dovrei richiedere la rettifica e ditemi a chi devo rivolgermi. Grazie in attesa di una vostra risposta, porgo distinti saluti.
di Giovanni Calandrino – In riferimento al D.M. 640/2017 al diploma di maturità con votazione 36/60 è attribuito un punteggio pari a 6,00 sia per il profilo AA che CS, in più per il solo profilo professionale di AA l’Attestato di qualifica professionale di cui all’articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici è attribuito un punteggio pari a 1,50. In sintesi il suo punteggio è 7,50 per AA e 6 per CS in riferimento al D.M. 717/2014 e 640/2017 visto che non ha aggiornato per il triennio 2011/2014.
Valutazione titolo “figlia di profugo”:
Innanzitutto chiariamo quali sono i presupposti per la qualifica di profugo:
- Sono considerati profughi della Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia i cittadini italiani, già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei predetti territori, che:
- siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
- trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra od di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
- siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
- sono considerati profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello stato italiana sia stata ripristinata prima dell’entrata in vigore della legge 763/81.
- sono considerati profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici i cittadini italiani che siano rimpatriati dall’estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
- sono considerati profughi da territori esteri rimpatriati per stato di necessità al rimpatrio , i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri o trovandosi in italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.
- sono considerati profughi i figli di profughi nati nei territori di provenienza o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza, purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.
A parere dello scrivente il titolo “figlio/a di profugo” è equiparato alla preferenza “Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra” ovvero quella contrassegnata con la lettera K dell’ultimo modello di domanda (Allegato D1 / D2).
Il termine per presentare reclamo del punteggio è ormai scaduto. Dovrà attendere la prossima tornata concorsuale.