Graduatorie terza fascia ATA, sono scaduti i 10 giorni per reclamo ed è stata pubblicata la definitiva: come correggere l’errore?

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In alcune province le graduatorie di terza fascia ATA non sono state ancora pubblicate in forma definitiva, in altre è possibile convocare. Se un aspirante ha riscontrato un errore ma non ha presentato reclamo perché si è accorto dopo i dieci giorni concessi, cosa può fare? Oppure, altro caso che spesso si ripresenta, è quello dell’aspirante che, pur avendo presentato reclamo, non ha visto accolta la correzione nella graduatoria definitiva.

Graduatoria non ancora definitiva

Se la graduatoria non è stata pubblicata in via definitiva, ma sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della provvisoria, il tempo utile per presentare reclamo e far correggere l’errore materiale, l’aspirante può rivolgersi alla scuola capofila, quella che ha gestito la domanda, e provare a porre rimedio.

La graduatoria è definitiva

Una volta che la graduatoria è pubblicata in forma definitiva rimane il ricorso al giudice del lavoro.

Attenzione però: non sempre si tratta di errori che rientrano nella casistica degli errori materiali. Se ad esempio l’aspirante non ha scelto le 30 scuole, questo non rientra fra gli errori materiali. Altre volte l’aspirante segnala errori che poi non sono effettivamente considerati tali.

Se invece, l’errore è effettivo e non è stato corretto, si ricorre al giudice.

Così l’articolo 8 del DM 89/2024:

“Avverso l’esclusione dalla procedura, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.

Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.

Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

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Pubblicato in ATA

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