Graduatorie terza fascia ATA: scuole nel dubbio sulla valutazione delle qualifiche OSS, OSA, OAD. La Uil Scuola scrive al MIM

La UIL Scuola ha inviato una lettera, a firma del segretario nazionale Paolo Pizzo, al Ministero dell’Istruzione e del Merito per segnalare le difformità nella valutazione delle qualifiche socio-assistenziali, socio-sanitarie e di assistenza educativa ai disabili, rilasciate dalle Regioni, per l’accesso alle graduatorie di terza fascia ATA.
Molte scuole infatti – come segnala la Uil Scuola – stanno applicando criteri diversi nell’attribuzione del punteggio previsto dal DM 89 del 21 maggio 2024, creando incertezze e possibili esclusioni ingiustificate.
Per questo motivo, la Uil Scuola ha chiesto la pubblicazione di una FAQ ufficiale che chiarisca l’interpretazione corretta della normativa.
Il dubbio si riferisce al punto da subito oscuro del bando di terza fascia ATA 2024, che, a differenza dei bandi precedenti, precisa: “Le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono essere quelle dell’IeFP, di competenza regionale, ma con valore nazionale. Restano salve tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012 anche dalle Regioni“.
La lettera della Uil Scuola
“Il riferimento alle qualifiche IeFP non può riguardare anche la valutazione delle qualifiche regionali socio-assistenziali, socio-sanitarie e di assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni, poiché queste non rientrano tra quelle attivabili dai percorsi IeFP, come stabilito dalla normativa” spiega Pizzo al Ministero.
Inoltre, “il punteggio previsto dalle Tabelle A/5 ed A/6, punto 2 (1 punto per qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni) non può riferirsi alle qualifiche di durata triennale/quadriennale previste dal percorso IeFP, le quali rappresentano uno dei titoli di accesso previsti per i profili professionali di collaboratore ed operatore Scolastico, come disposto dall’Art. 2, comma 5, lettere g) ed h) del DM 89 del 21 maggio 2024“.
“È evidente – scrive la Uil – che agli aspiranti inseriti in dette graduatorie e in possesso di una delle qualifiche sopra richiamate, non di durata triennale/quadriennale, spetti l’attribuzione di 1 punto in conformità a quanto disposto dalle tabelle A/5 e A/6 – Tabelle di valutazione del DM 89 del 21 maggio 2024“.