Graduatorie terza fascia ATA, il diploma per operatore scolastico è valido, ma le scuole escludono gli aspiranti. Sindacati scrivono al Ministero

Ancora problemi nella valutazione delle domande di terza fascia ATA. La situazione, abbastanza complicata perché alle scuole non sono chiari diversi punti, potrebbe portare a numerosi ricorsi e a graduatorie non pronte per il nuovo anno scolastico. Stavolta il problema segnalato riguarda il titolo di studio del nuovo profilo di operatore scolastico.
L’operatore scolastico è stato introdotto con il CCNL 2019-21.
I requisiti indicati nel CCNL e nel bando, il dm 89/2024, non sono completi. La completezza è arrivata successivamente con una FAQ (la 32) del MIM, in cui si è specificato che anche il diploma è titolo di accesso per tale profilo:
- attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
in alternativa - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali
nonché - diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
Qualsiasi diploma di maturità è valido, unitamente a certificazione digitale e OSA.
I Sindacati scrivono al Ministero
Nella richiesta i Sindacati non fanno riferimento alla FAQ di chiarimenti su scritta, ma al fatto che i titoli indicati nel CCNL sono “requisiti di base” e quindi il diploma deve essere valido.
Ecco la richiesta di chiarimenti inviata al MIM da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals, Gilda:
“Le scriventi OO.SS. sono venute a conoscenza della circostanza che diverse segreterie stanno procedendo all’esclusione dalle graduatorie di III fascia per il personale ATA, profilo di Operatore Scolastico, i candidati che abbiano prodotto domanda di inserimento avvalendosi del diploma di istruzione secondaria superiore e della Certificazione
Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD).
Tenendo conto che il CCNL 2019/2021 nel delineare il nuovo profilo fa riferimento a “Requisiti di base per l’accesso”, a parere delle scriventi Organizzazioni Sindacali, il
possesso del diploma di un qualsiasi istituto superiore è da intendersi includente tutti gli altri titoli, in particolare:
• dell’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e CIAD
• del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a CIAD e a certificazione di competenze socio-assistenziali.
Infatti, il profilo professionale dell’Operatore Scolastico ha 2 curvature di cui una è finalizzata alla collaborazione con gli uffici di segreteria e tecnici e quindi qualsiasi diploma insieme alla CIAD costituisce valido requisito per l’accesso.
Per quanto esposto, quindi, si chiede che si intervenga a chiarire alle segreterie scolastiche impegnate nella valutazione delle domande di Terza Fascia ATA il pieno diritto di permanenza dei candidati che abbiano prodotto domanda di inserimento nel profilo di Operatore Scolastico indicando il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e CIAD”.