Graduatorie terza fascia ATA, NOTA Ministero: sospendere esclusioni operatori scolastici senza certificazione OSA

WhatsApp
Telegram

Il Ministero interviene con una nota del 30 luglio sulle esclusioni degli operatori scolastici in terza fascia ATA senza certificazione OSA. Ciò non significa che non è requisito di accesso, come chiarito dallo stesso Ministero in una FAQ, ma per il momento le esclusioni devono essere sospese.

Per verificare l’effettiva consistenza delle richieste di chiarimento arrivate e per garantire la parità di trattamento tra tutti gli aspiranti – spiega il MIM nella nota indirizzata agli Uffici scolastici regionali – si ritiene opportuno sospendere l’esclusione degli interessati privi della certificazione di competenze socio-assistenziali nelle more della verifica, anche in considerazione della circostanza per la quale il profilo in esame non sarà attivato per il prossimo anno scolastico.

NOTA

L’intricata vicenda del titolo dell’operatore scolastico

La vicenda del titolo della nuova figura dell’operatore scolastico introdotta dal CCNL 2019-21 è stata intricata dal principio.

I titoli di accesso alla graduatoria di terza fascia ATA indicati nel Contratto e nel bando di terza fascia 2024 erano:

• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

I titoli sono stati poi aggiornati con FAQ:

  • attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
    in alternativa
  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali
    nonché
  • diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Nei giorni scorsi i Sindacati hanno chiesto chiarimenti al Ministero.

Nella FAQ 30 il MIM aveva inoltre precisato:

Posso accedere al profilo professionale di operatore scolastico con la sola certificazione di competenze socio-assistenziali?
NO. Per l’accesso al profilo professionale di operatore scolastico non è sufficiente la sola certificazione di competenze socio-assistenziali ma occorre anche uno dei titoli di studio previsti dal d.m. 89 del 21 maggio 2024 (articolo 2, comma 5).

A domande chiuse e con la pubblicazione delle graduatorie ormai prossima, i dubbi sul titolo di accesso dell’operatore scolastico rimangono.

WhatsApp
Telegram
Pubblicato in ATA

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri