Graduatorie terza fascia ATA, nella domanda si può inserire il servizio fino al 28 giugno. FAQ Ministero

I titoli di servizio e di cultura dichiarati valgono se posseduti alla data del 28 giugno anche se la domanda si presenta prima? Alla domanda risponde il Ministero in una FAQ pubblicata sul sito dedicato all’aggiornamento di terza fascia ATA.
Ecco cosa riporta la FAQ:
L’art. 2, comma 13, del DM 89 del 21 maggio 2024 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.
La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 28 giugno, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
Pertanto, se un aspirante ha un contratto fino al 31 agosto, può inserire il servizio fino al 28 giugno, pure se presenta la domanda il 10 giugno.
Quanti punti al servizio
Per lo stesso profilo (AA per AA): 6 punti per ogni anno scolastico, ovvero 0,50 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni, se il servizio è stato prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali.
Lo stesso servizio prestato in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie, il punteggio si dimezza. Si calcolano pertanto 3 punti per ogni anno, ovvero 0,25 punti per ogni mese (o 16 giorni) di servizio svolto.
Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente: 0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a massimo 1,20 punti per ciascun anno scolastico; 0,15 punti per i profili guardarobiere, operatore dei servizi agrari, operatore scolastico e collaboratore scolastico.
Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 0,05 punti e fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.
Tabelle valutazione titoli
Leggi anche
Graduatorie terza fascia ATA, SPECIALE