Graduatorie terza fascia ATA: la convalida del punteggio, quanti problemi. Si rischia di rimanere senza lavoro e senza punteggio

Graduatorie terza fascia ATA: nonostante il dm 640/2017 imponga una convalida tempestiva dei punteggi., ci sono situazioni come quella che illustriamo in cui l’adempimento viene portato a termine dopo più di un anno di lavoro. Con le necessarie conseguenze, alle quali non si può derogare per il solo ritardo con cui le segreterie scolastiche si attivano.
Salve sono un Assistente Amministrativo dallo scorso anno prima nomina, la scuola doveva verificare i titoli, non lo ha fatto, quest’anno in vista dell’aggiornamento delle graduatorie ho chiesto alla scuola di farmi la verifica ,in in primo momento mi hanno risposto che lo scorso anno non era obbligatorio farla. Dopo aver verificato mi hanno inviato un decreto in cui mi toglievano dal punteggio che avevo 16,4 portandomelo a 10 senza alcuna motivazione, inoltre la scuola capofila nel 2017 non mi ha valutato i titoli culturali ossia laurea ed ECDL. La scuola in cui sto prestando servizio vuole licenziarmi. Si può dopo aver lavorato 6 mesi lo scorso anno e 4 quest’anno restare senza lavoro ed anche senza punteggio? Grazie per la sua risposta.
di Giovanni Calandrino – Innanzitutto chiariamo che, è stato SEMPRE obbligatorio effettuare il controllo e la convalida della domanda ai sensi dell’art. 7.5 del D.M. 640/2017.
Non è ammissibile che la convalida del punteggio venga effettuata dopo un anno di servizio, ricordo alla sua scuola l’art. 7.5 del D.M. 640/2017, All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.
Il comma 6 (dello stesso articolo) afferma che, In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all’aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all’aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
Il comma 7, invece fornisce indicazioni sulla valutabilità del servizio prestato:
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
Purtroppo non è un caso isolato, tanto è vero che il CSPI ha proposto di definire una scadenza più circostanziata entro cui sia necessario rivedere i titoli dichiarati, in quanto la procedura dei controlli da parte delle scuole avviene in tempi troppo lunghi rispetto all’assunzione in servizio (spesso anche dopo 1 o 2 anni) creando contenziosi in caso di revisione del punteggio riscontrato erroneo.
Il CSPI propone la seguente integrazione (al comma 11 art. 6 della Bozza del nuovo D.M.): dopo la parola “tempestivamente” aggiungere “e comunque entro il termine del contratto”.
Dunque per il CSPI la soluzione sta nell’effettuare i controlli entro la data di chiusura del contratto… secondo il mio modestissimo parere non è la soluzione, basti pensare ai contratti annuali. Pensiamo a un candidato, senza titolo d’accesso, assunto da settembre al 30 giugno con convalida effettuata il 29 giugno, non solo non ha diritto al punteggio ma ha tolto la possibilità ad un avente diritto di lavorare… e nel frattempo ha guadagnato un bel po’ di soldini…
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