Graduatorie terza fascia Ata, indicazioni per la valutazione del servizio. FAQ Usr Marche

L’Ufficio scolastico delle Marche, con la nota 14760 del 22 luglio scorso, ha pubblicato una nota in merito alle iscrizioni per le graduatorie di terza fascia Ata.
In relazione alle istanze di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/24 di cui al Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021, in riscontro ai diversi quesiti proposti, si forniscono le seguenti linee generali operative:
1) Nell’attuale fase di costituzione delle graduatorie, gli II.SS. procedono alla verifica dei titoli dichiarati dagli aspiranti nell’istanza pertanto le valutazioni e le decisioni circa inclusioni/esclusioni/rettifiche/attribuzione punteggi devono essere fatte allo stato attuale senza rinviare alla successiva fase conseguente all’assunzione.
2) Come rappresentato nella precedente nota 202106110930, nei casi in cui il titolo di accesso sia riferibile ad una qualifica professionale e il candidato abbia dichiarato il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado il quale potrebbe integrare il diploma di qualifica, l’istituto scolastico procederà, in virtù del principio del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., a voler richiedere agli aspiranti che rientrino nella casistica descritta, idonea autodichiarazione ad integrazione dell’istanza inerente il possesso dello specifico titolo di accesso al profilo con la votazione dello stesso e di ogni altro elemento utile a consentire la successiva verifica della veridicità;
3) Nei casi in cui la dichiarazione del titolo di studio dichiarato per l’accesso ad un profilo sia manifestamente errato e incongruente con l’inserimento nel profilo, lo stesso andrà escluso.
4) Nel caso in cui l’aspirante abbia richiesto l’inserimento in graduatorie di profili diversi e per gli stessi abbia dichiarato diverse modalità di valutazione (es. AGGIORNAMENTO e CONFERMA) l’istituto scolastico non deve apportare alcuna modifica al calcolo dei punteggi in quanto farà fede quanto espressamente dichiarato dal candidato in riferimento a quanto previsto nell’O.M. 50/2021 ai commi 4 e 5 dell’art. 5.
5) Nel caso di necessità di esclusione di aspiranti, per gli stessi, l’istituto scolastico dovrà produrre idoneo provvedimento che andrà inserito nell’apposita funzione SIDI all’atto dell’operazione di esclusione. Sarà lo stesso sistema informativo che provvederà alla notifica dell’esclusione al candidato mediante nota mail Noreply all’indirizzo mail noto
6) Nei casi in cui l’aspirante effettui l’AGGIORNAMENTO e a seguito di precedenti inserimenti, ha avuto valutati titoli culturali il cui punteggio ora è visualizzato alla voce “Punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014”, qualora l’aspirante torna ad inserire i titoli culturali qualora per tali titoli il sistema attribuisca nuovamente punteggio, gli stessi andranno opportunamente rettificati in quanto non spettanti. L’istituto pertanto dovrà verificare l’eventualità in cui si verifichi la duplicazione della valutazione relativa allo medesimo titolo ed apportare le necessarie correzioni.