Graduatorie terza fascia ATA, il diploma conseguito entro il 28 giugno si poteva inserire

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Il 28 giugno è scaduta la domanda di partecipazione all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA, utilizzate per le supplenze negli anni scolastici 2024-25, 2025-26, 2026-27.

Un lettore chiede ed evidenzia:

Chi ha avuto l’opportunità di aver conseguito il diploma entro il 28/06/2024 l’ha inviata. E chi è stato più sfortunato che ha fatto l’esame dopo il 28 giugno? E’ penalizzato? Ci sono due pesi e due misure? Grazie anticipate, aspetto una risposta che può essere d’aiuto a tutti (comprese le segreterie scolastiche che devono valutare le domande)

Come sottolineato dallo stesso lettore, l’articolo 2, comma 13, del bando 2024 ha previsto:

I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

Ne consegue che gli aspiranti che sono riusciti a ottenere il diploma entro la scadenza della domanda, 28 giugno 2024, si sono potuti inserire, gli altri no. D’altra parte non esiste la possibilità di aggiungere titoli dopo il termine della presentazione della domanda.

Chi ha conseguito il diploma quest’anno dovrà attendere il 2027 per potersi inserire in terza fascia ATA.

Il sistema è sempre stato questo, per qualunque titolo. Quest’anno l’unica eccezione sulla data entro la quale possedere i titoli dichiarati era la CIAD, la certificazione di alfabetizzazione digitale, titolo di accesso, che si può conseguire entro il 30 aprile 2025.

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Pubblicato in ATA

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