Graduatorie terza fascia ATA: ho dimenticato le 30 scuole, può essere considerato errore materiale?
Dieci giorni di tempo dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per produrre reclamo e far correggere gli errori materiali. Gli aspiranti di terza fascia, in quasi tutte le province, possono visualizzare le graduatorie su Istanze online e all’albo delle scuole scelte.
Il reclamo si presenta alla scuola capofila, quella che ha gestito la domanda.
Anche in occasione di questo aggiornamento alcuni aspiranti hanno dimenticato di scegliere le 30 scuole, limitando così alla sola scuola destinataria della domanda le possibilità di convocazione per eventuali supplenze. Si può rimediare tramite reclamo?
Di questo ed altro si è parlato con Bartolo Cozzolino, assistente amministrativo ed esperto di normativa scolastica, durante la diretta di Orizzonte Scuola tv andata in onda il 23 agosto.
“Tecnicamente puoi fare reclamo – ha detto Cozzolino – ma difficilmente avrà esito positivo, poiché non si tratta di un errore materiale, ma di una mancanza nell’inserimento delle preferenze. Un errore materiale potrebbe essere, ad esempio, aver inserito un corso di coordinatore amministrativo in una categoria sbagliata, come certificazioni informatiche. In quel caso, il reclamo avrebbe più possibilità di essere accettato, perché dimostrerebbe che l’errore è stato commesso nella scelta della categoria, non nell’inserimento del corso stesso. Nel caso delle trenta scuole, invece, potrebbe essere necessario fare ricorso tramite un avvocato al giudice del lavoro”.
Cosa s’intende per errore materiale?
Ricordiamo una nota del Ministero del 2021, in cui si chiariva che “stante la casistica eterogenea e la conseguente impossibilità di fornire indicazioni specifiche in assenza di un puntuale esame delle singole fattispecie, si rimette alle Istituzioni scolastiche competenti la valutazione sulla presenza dei presupposti che consentono di emendare quelle inesattezze delle quali possa ragionevolmente consentirsi la regolarizzazione”.
“E ciò, in particolare – spiegava il MIM – laddove gli errori o le mere irregolarità risultino agevolmente riscontrabili, in base ad elementi contenuti nelle domande presentate dai candidati ovvero da informazioni presenti al SIDI (es. servizi svolti, ove effettivamente sussistenti e comprovati, e proposti dal sistema informatico) e non si renda, pertanto, necessaria un’integrazione postuma della documentazione al di fuori dei termini di presentazione della domanda”.
La mancata scelta delle 30 scuole non dovrebbe dunque essere considerato come un errore materiale.
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