Graduatorie terza fascia ATA, domande nulle: quando succede e quali conseguenze

Si sono chiusi il 28 giugno i termini di presentazione delle domande finalizzate all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA. Le graduatorie saranno utilizzate per l’attribuzione delle supplenze negli anni scolastici 2024-25, 2025-26, 2026-27.
Le domande sono state autodichiarazioni: gli aspiranti hanno dichiarato di essere in possesso dei titoli presentati.
Una prima fase di controllo sulle istanze la effettua la scuola destinataria dell’istanza. Se si utilizzerà la validazione massiva, circostanza probabile per i tempi stretti per la formulazione delle graduatorie, la verifica non sarà puntuale.
Il dirigente della scuola capofila stila la graduatoria secondo i titoli dichiarati dagli aspiranti.
Il vero controllo sui titoli posseduti dagli aspiranti lo effettuerà la scuola in cui l’aspirante stipulerà il primo contratto.
Domande nulle
Le domande sono nulle quando:
- gli aspiranti non sono in possesso dei titoli di accesso e dei requisiti generali;
- viene presentata domanda in più province;
- gli aspiranti hanno reso dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Per requisiti generali s’intende:
a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
Conseguenze
La presentazione di domande per più province comporta, oltre all’esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l’aspirante sia inserito (art.7 Dm 89/2024).
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.