Graduatorie terza fascia ATA, cosa deve fare chi ha presentato domanda per prima fascia: conferma/aggiornamento, cancellazione?
Domande ATA 24 mesi fino al 30 maggio (ore 14) e terza fascia ATA fino al 28 giugno. Molti aspiranti aggiornano contemporaneamente per entrambe le graduatorie. Cosa bisogna selezionare tra conferma, aggiornamento, cancellazione? Un dubbio ricorrente tra aspiranti.
Una lettrice chiede:
Avrei bisogno un aiuto per favore. Io mi sono inserita due settimane fa come collaboratrice scolastica in prima fascia avendo maturato più di 24 mesi di servizio, ora che è’ uscito il bando della terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico cosa devo cliccare fra aggiornamento, conferma e cancellazione? Devo aggiornare solo il profilo di assistente amministrativo e basta grazie attendo per favore una vostra risposta. In attesa porgo
Cordiali Saluti
Una premessa: aver presentato domanda non significa essere inseriti in prima fascia. Per potersi ritenere inseriti bisogna aspettare la pubblicazione delle graduatorie definitive.
La lettrice deve quindi sicuramente aggiornare il profilo di assistente amministrativo, per il quale non ha presentato domanda in prima fascia. La provincia deve essere la stessa in prima e terza.
Per quanto riguarda il profilo di collaboratore scolastico la scelta può essere facoltativa, ma si consiglia di aggiornare anche questo.
Perché facoltativa? Perché si deve tenere conto che, come detto, finché non ci sono le graduatorie definitive l’aspirante non è considerato inserito a pieno titolo.
Inoltre, la cancellazione avviene automaticamente dopo. Art. 1, comma 6 del bando terza fascia 2024:
Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
E l’OM 21 del 2009 sui concorsi ATA 24 mesi:
I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia.