Graduatorie terza fascia ATA, controllo dichiarazioni aspiranti: chi fa cosa. Conseguenze assenza titolo d’accesso

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Graduatorie di Istituto III fascia ATA 2021/22, 2022/23, 2023/24: chi e quando controlla le dichiarazioni degli aspiranti che hanno chiesto l’inserimento/aggiornamento. Conseguenze assenza titolo d’accesso e false dichiarazioni.

Graduatoria ATA III fascia

Gli aspiranti interessati hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, entro il 26 aprile u.s.

Una volta presentate le istanze, le scuole (che le hanno ricevute, ossia le scuole capofila)  procedono alla valutazione delle stesse e all’attribuzione dei punteggi in base alle dichiarazioni presentate.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà contestualmente nell’ambito della medesima provincia, secondo il termine fissato dall’Ufficio scolastico provinciale territorialmente competente.

Approfondisci

Controllo dichiarazioni

Quando e da chi sono controllate le dichiarazioni degli aspiranti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento?

La risposta al quesito è fornita dall’articolo 6, comma 10 e seguenti, del DM n. 50/2021, ove leggiamo che i controlli sono effettuati secondo le modalità e nei casi previsti dagli articoli 71 e 72 del DPR n. 445/2000, in base al quale i predetti controlli si svolgono anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

Seguendo la suddetta disposizione, il DM n.50/2021 affida alla scuola, ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro sulla base delle nuove graduatorie di istituto 2021/22, 2022/23, 2023/24, il compito d verificare le dichiarazioni rese nella domanda e in base alle quali lo stesso (aspirante) è stato inserito in graduatoria.

I controlli riguardano l’insieme delle situazioni dichiarate dall’aspirante per tutte le graduatorie in cui il medesimo è stato incluso.

Modalità controlli

I controlli, che riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione (ad esempio nel caso di dichiarazioni relative al servizio svolto) sono effettuati dall’amministrazione procedente (quindi dalla scuola in cui l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro) consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

Nel caso in cui le dichiarazioni rese dall’aspirante presentino delle irregolarità o delle omissioni, che sono rilevabili d’ufficio e non costituiscono falsità, la scuola ne dà notizia all’interessato e questi provvede alla regolarizzazione o al completamento della/e dichiarazione/i; in mancanza delle predetta regolarizzazione il procedimento non ha seguito.

Esito dei controlli

Esito positivo

Effettuati i controlli, in caso di esito positivo:

  • il dirigente scolastico responsabile (ossia quello della scuola ove l’aspirante stipula il primo rapporto di lavoro sulla base delle nuove graduatorie) convalida a sistema i dati contenuti nella domanda, dandone altresì comunicazione all’interessato;
  • i titoli di servizio e di cultura, validati dal dirigente scolastico, restano tali (cioè validati) anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

Esito negativo

In caso di esito negativo della verifica, invece, il dirigente scolastico:

  1. adotta il relativo provvedimento, registrando a sistema l’esclusione di cui all’articolo 7 del citato DM 50/2021 ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
  2. comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza;
  3. assume le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 (prevista per chi  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal predetto DPR).

Motivi di esclusione

Come detto sopra, l’esito negativo dei controlli può condurre all’esclusione dalle graduatorie, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del DM 50/2021, secondo cui sono esclusi dalla procedura gli aspiranti che:

  • risultino privi di qualcuno dei requisiti di accesso e dei requisiti generali;
  • abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale;
  • abbiano presentato domanda per più province; in tal caso, gli aspiranti sono esclusi dalla procedura in esame e da tutte le graduatorie di istituto in cui chiedano l’inserimento e decadono dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui siano inseriti;
  • abbiano prodotto autodichiarazioni mendaci, dichiarazioni false o comunque documentazioni false; in tal caso gli aspiranti sono esclusi dalla procedura in esame per tutti i profili e graduatorie di riferimento ovvero decadono dalle medesime graduatorie nel caso di inserimento nelle stesse.

Le autodichiarazioni mendaci, così come la produzione di certificazioni e documentazioni false comportano, oltre a quanto detto sopra, comportano l’irrogazione di sanzioni penali, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre n.445/2000.

Servizio prestato senza titolo di studio o in base a dichiarazioni mendaci

In seguito alle decisioni scaturenti dall’esito negativo della verifica delle dichiarazioni rese dall’aspirante, leggiamo nel DM 50/2021, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva  ogni eventuale sanzione di altra natura.

Nel caso di assenza del titolo di studio richiesto o di false dichiarazioni, dunque, il servizio prestato è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, pertanto non sarà valutato (nelle graduatorie del triennio successivo), ossia non darà diritto ad alcuna attribuzione di punteggio, e non sarà riconosciuto utile ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.

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Pubblicato in ATA

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