Graduatorie terza fascia ATA collaboratore scolastico: quali sono gli attestati triennali che consentono l’accesso
Graduatorie terza fascia personale ATA: siamo in attesa della pubblicazione del decreto e tabella titoli definitivi. Nel frattempo questi sono i requisiti noti per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico: in ogni caso consigliamo di leggere i testi definitivi, quando saranno pubblicati dal Ministero.
Buongiorno…vorrei sapere come entrare come personale ata….io ho lavorato 3anni in una cooperativa di pulizie nelle scuole e come bidella nella scuola materna sempre tramite la mia cooperativa….al momento sono in cassaintegrazione…io ho un attestato triennale riconosciuto dalla regione sono iscritta al miur istanze online …devo aspettare che esce il bando 3fascia personale ata?….cosa devo fare?…grazie mille
di Giovanni Calandrino – il servizio reso alle dipendenze della cooperativa non solo non è valutabile ma non è considerato neanche titolo d’accesso derogabile alla licenza media. L’unica sua possibilità sta nell’attestato triennale in suo possesso, si ricorda infatti che per il profilo di collaboratore scolastico i titoli d’accesso triennali riconosciuti sono:
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
oppure
- attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Dunque dopo aver verificato che il suo titolo rientra fra quelli suindicati, non le resta che aspettare la pubblicazione del nuovo bando.
I titoli di accesso al profilo di collaboratore scolastico
I titoli d’accesso (per un nuovo) inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA nel profilo professionale di collaboratore scolastico sono il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Si chiarisce dunque che la sola licenza media, anche se accompagnata dall’iscrizione nelle liste speciali degli uffici dell’impiego, non è titolo d’accesso.
L’unica deroga al diploma triennale è aver prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31.12.1999,alle scuole statali personale A.T.A.
Questo discorso vale solo per i nuovi inserimenti; chi è già inserito con la licenza media manterrà l’inserimento con tale titolo.
Riassumendo
Le sole deroghe del titolo di studio d’accesso nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA sono:
- Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie;
- Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, (fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3), siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto, sono validi i titoli di studio richiesti dall’ ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi;
- Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’ ordinamento all’epoca vigente.
Dunque se l’aspirante ha mancato un aggiornamento/rinnovo delle graduatorie, non ha almeno 30 giorni di servizio oppure non è inserito nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004, non ha titolo d’accesso nelle graduatorie di III fascia con la sola licenza media.
N.B. Il Ministero non ha ancora indicato le date di presentazione della domanda.
Lo speciale di Orizzonte scuola Graduatorie ATA terza fascia
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