Graduatorie terza fascia ATA: attenzione alle dichiarazioni nella domanda, si rischia di essere assunti e poi licenziati

Graduatorie terza fascia personale ATA: a ridosso dell’aggiornamento per il triennio 2021/23 raccomandiamo agli aspiranti di compilare la domanda nel modo più corretto possibile e di controllare poi la pubblicazione delle graduatorie. Avere un punteggio corretto assicura infatti un percorso lineare: capita infatti che il personale venga licenziato dopo l’assunzione (e magari dopo aver abbandonato un altro lavoro) perché la segreteria non convalida il titolo di accesso.
Nel caso qui esposto c’è stato addirittura un errore da parte della segreteria, ma l’aspirante non aveva ben controllato i propri titoli.
Va poi detto che spesso per i controlli occorre molto tempo e quindi si rischia di vanificare il servizio, che potrebbe non produrre punteggio.
Una domanda corretta fa invece dormire “sonni tranquilli”.
Una nostra lettrice chiede
Sono un assistente Amministrativo e nel 2018 assumo tale incarico nella scuola X con un contratto breve . Verso la fine del mese di ottobre ricevo una convocazione per una supplenza sino al 30 giugno così i primi giorni di novembre prendo servizio bella scuola Y. Verso la fine di dicembre la scuola X invia decreto di rettifica del punteggio (revoca del contratto) dal quale emerge che la laurea e la patente europea sono stati valutati due volte dalla scuola capofila e che ne derivava :
– depennamento per assistente tecnico in quanto privo titolo idoneo ( e mi va bene).
– quanto per ass. amministrativo e cs provvedono alla correzione del punteggio ma precisano che il servizio prestato come ass. amministrativo dovrà essere considerato di fatto e non diritto e con va attribuito nessun punteggio.
È sul tale ultimo aspetto che mi emergono dei dubbi. Se l’art 7.6 del DM 640/2017 espressamente dispone che non può essere riconosciuto il punteggio solo ed esclusivamente
– se il servizio prestato dall aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
– servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci.
Considerata tale norma al mio caso ne deriva che non ho dichiarato il falso, perché l’errore è stato fatto dalla scuola capofila. Quanto al servizio prestato come AA è stato prestato con idoneo titolo d accesso infatti l errore di valutazione concerne la laurea e l ECDL che non costituiscono titoli d accesso al profilo di AA. Pertanto mi chiedo perché non deve essermi attribuito il punteggio per il servizio prestato?
di Giovanni Calandrino – Infatti il decreto di rettifica punteggio non doveva includere la condizione della mancata valutazione del servizio prestato. Come lei ha individuato nel D.M. 640/2017 all’art. 7.7 solamente il servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
Il titolo di laurea e l’attestazione informatica ECDL sono valutati con la sola attribuzione di un punteggio aggiuntivo, così come prevede il D.M. 640/2017. Nel decreto di rettifica emesso dalla scuola è corretto solamente la cancellazione dalle graduatorie di AT poiché la laurea e l’ECDL non costituiscono titolo d’accesso in nessun profilo professionale, sarebbe stato valutato di fatto SOLO l’eventuale servizio prestato su tale profilo, ma siccome il servizio è stato prestato sul profilo di AA e mi pare di capire che lei è in possesso del corretto titolo d’accesso (anche se non è specificato nel quesito) il servizio medesimo è pienamente valutabile (anche sul profilo di CS come “altro servizio”).
Pertanto la scuola ha applicato in maniera errata il riferimento normativo.
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