Graduatorie supplenze: il mancato versamento dei contributi non può comportare l’automatica esclusione dal diritto all’abilitazione
GazzettaAmministrativa.it – E’ requisito di ammissione alla sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento l’aver prestato servizio in qualità di docente per i periodi indicati dalla norma, ritenuti congrui ai fini della maturazione della specifica esperienza professionale nel settore didattico utile all’inserimento nelle graduatorie permanenti.
GazzettaAmministrativa.it – E’ requisito di ammissione alla sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento l’aver prestato servizio in qualità di docente per i periodi indicati dalla norma, ritenuti congrui ai fini della maturazione della specifica esperienza professionale nel settore didattico utile all’inserimento nelle graduatorie permanenti.
In base alla giurisprudenza (per tutte, sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4101), ai sensi dell’art. 2 comma 4 legge 3 maggio 1999 n. 124 costituisce requisito di ammissione alla sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento l’aver prestato servizio in qualità di docente per i periodi indicati dalla norma, ritenuti congrui ai fini della maturazione della specifica esperienza professionale nel settore didattico utile all’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare.
A siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha prestato servizio di insegnamento presso la scuola privata parificata Raffaele Danza di Potenza, negli anni scolastici dal 1996 al 1999, per complessivi 820 giorni: indipendentemente dal titolo in forza del quale l’insegnamento è stato prestato (prestazione autonoma, ovvero, come ha ritenuto il primo giudice, rapporto di lavoro subordinato), tale servizio vale a integrare quella specifica esperienza professionale che, come si è detto, costituisce il presupposto per l’ammissione alla procedura di cui trattasi. In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l’esercizio di ogni ulteriore accertamento dell’Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all’esclusione dalla selezione per l’immissione nelle graduatorie permanenti.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2136