Graduatorie provinciali, spaventa la supplenza lontano da casa. È possibile scegliere solo le 20 scuole di istituto?

Una nostra lettrice ci chiede:
“Salve sono un’insegnante della scuola dell’infanzia, non di ruolo; ho lavorato per molti anni sempre grazie alle graduatorie di istituto, scegliendo sedi parecchio vicine alla mia residenza, in quanto ho tre figli. Vorrei non iscrivermi nelle graduatorie provinciali dato che la mia provincia è molto estesa e potrei rischiare di essere convocata in una sede lontana fino a 70 chilometri da casa mia; è possibile iscriversi nelle graduatorie di istituto e non nelle GPS?”
Come sono strutturate le GPS
Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) avranno validità biennale (20/21-21/22).
FASCE
saranno divise in due fasce:
- Prima fascia: I docenti in possesso di abilitazione per la classe di concorso o posto richiesto (anche provenienti dalle GAE o dalla I fascia di istituto di altra provincia);
- Seconda fascia: I docenti in possesso del titolo di accesso (senza abilitazione per la classe di concorso o posto richiesto.
Graduatorie di istituto di II e III fascia
I docenti che appartengono alle due fasce si iscrivono contemporaneamente nelle graduatorie di istituto:
- Nella II fascia di istituto (gli abilitati) che corrisponde quindi alla loro I fascia delle GPS;
- Nella III fascia di istituto (chi accede col solo titolo di studio) che corrisponde alla loro II fascia delle GPS.
In quante province è possibile l’iscrizione
Ci si iscrive, per GPS e graduatorie di istituto di II e III fascia, in una sola provincia. Non è quindi possibile scegliere le GPS in una provincia e, per esempio, la II e/o III fascia di istituto in altra provincia.
Istanza di partecipazione
La domanda per la presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali può essere compilata entro il 6 agosto.
Per quale finalità
Le graduatorie provinciali di supplenza e di istituto serviranno, dall’anno scolastico 2020-21, per coprire le supplenze:
- fino al 31 agosto;
(graduatorie provinciali di supplenza) - fino al termine delle attività didattiche;
(graduatorie provinciali di supplenza) - fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio
(graduatorie di istituto).
Risposta al quesito
L’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.
È possibile presentare domanda di ammissione alle GPS e non selezionare le 20 istituzioni scolastiche ma non viceversa.
Se la nostra lettrice vuole, può intanto iscriversi nelle GPS ed eventualmente rifiutare la convocazione in sede non desiderata perché troppo lontana dalla residenza.
Di conseguenza è possibile essere convocati successivamente da graduatorie di istituto.
A seguire descriviamo le casistiche che riguardano il diniego, accettazione, abbandono dal servizio, in riferimento alle convocazioni per le supplenze, in modo tale da non commettere errori.
Cosa succede in caso di mancato perfezionamento o di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro?
In base all’ordinanza ministeriale n. 60/2020, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta:
- per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
- supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:
- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie; l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
Con specifica FAQ del 23 luglio 2020 il Ministero ha ulteriormente chiarito
“L’articolo 14, comma 1, lettera a), punto i) (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) dell’OM 60/2020 così recita:
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato com-porta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Nel caso di rinuncia ad una supplenza cosa succede?
LA RINUNCIA O L’ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZA SULLA BASE DELLE GAE E DELLE GPS A SECONDA DELLA GRADUATORIA INTERESSATA DALLA CONVOCAZIONE. ”
Quindi la “sanzione” per la rinuncia alla supplenza conferita da GPS riguarda esclusivamente la classe di concorso interessata.
il docente continua a mantenere la propria posizione per eventuali altre GPS di altre classi di concorso in cui è inserito.
Va sottolineato però che l’utilizzo delle graduatorie di istituto, dal 2020/21, sarà limitato alle supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione), e solo in via residuale a supplenza al 31 agosto o 30 giugno che non sia stato possibile assegnare da GaE o GPS.
Rischio supplenza lontano da casa aumenta con le graduatorie provinciali?
C’è chi dice di sì, anche se tutto è ancora in linea teorica. Le convocazioni saranno gestite dall’ufficio Scolastico o direttamente o attraverso le scuole polo.
Significa che nella stessa giornata, come avviene per le GaE, i docenti interessati hanno a disposizione tutto l’elenco delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno.
I docenti potrebbero seguire due linee:
- aspirare al contratto al 31 agosto e quindi accettare di insegnare anche lontano da casa
- accettare la supplenza più vicina territorialmente, anche se al 30 giugno
Il rischio di non poter “scegliere” la supplenza più conveniente per le proprie esigenze aumenta man mano che si scorre la graduatoria e i posti diminuiscono.
Ma in teoria a nostro parere il rischio non è maggiore rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti, quando invece il rischio era di ritrovarsi senza supplenza perchè nelle scuole sotto casa non c’erano posti.
Vedremo cosa accadrà a settembre, potete scriverci le vostre esperienze a [email protected]