Graduatorie provinciali GPS: titoli e servizi valutabili, GPS sostegno, strumento musicale, reclami. Chiarimenti UFFICIALI Ministero
Il Ministero ha inviato ai Dirigenti USR e Uffici Scolastici chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 per la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Vantaggi del sistema informatizzato per aggiornamento graduatorie supplenze
In premessa il Capo Dipartimento dott. Marco Bruschi ringrazia tutti coloro i quali in queste settimane hanno garantito, e stanno continuando a garantire, un risultato organizzativo straordinario, trattando complessivamente quasi 2.000.000 di pratiche e illustra i vantaggi del nuovo sistema informatizzato
- abbatte i tempi di lavorazione
- elimina le difformità delle valutazioni nelle singole graduatorie, assicurando imparzialità e
oggettività; - permette di avere le graduatorie in tempo utile, evitando l’effetto domino in base al quale il
rallentamento di una singola istituzione scolastica comportava il blocco di intere province
Anagrafe docente
I titoli presentati, una volta convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, entreranno in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze senza la necessità di ulteriori controlli e adempimenti da parte dei docenti e dell’amministrazione.
I controlli su titoli e servizi presentati
Quello dei controlli è un lavoro ancora in corso per le diverse fasi previste. Un lavoro che sarà definitivo. Le graduatorie eventualmente modificate in accoglimento dei reclami saranno ripubblicate prima delle convocazioni relative.
Il Ministero segnala l’opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.
Punteggio per il servizio
Il Ministero ribadisce quanto già indicato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti.
Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.
Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti.
L’incremento dei punteggi previsti sul servizio, che pure ha destato stupore e fatto supporre errori, è invece l’effetto della normativa sopravvenuta, che ha mutato i criteri di calcolo ed è stata
puntualmente recepita dal sistema informatico.
Strumento musicale secondaria di II grado
Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell’allegato E di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale.
GPS sostegno II fascia
Riguardo all’insegnamento sulle GPS di sostegno di seconda fascia, inoltre, nella varie fasi di controllo deve essere verificata la presenza di tre annualità di servizio specifico sul sostegno sullo stesso grado di istruzione. In questi due casi, il gestore sta coadiuvando gli uffici nella risoluzione degli eventuali disallineamenti.
Valutazione degli assegni di ricerca: va valutato il singolo “bando” vinto, e non le annualità.
E’ inoltre opportuna una verifica sui punteggi dichiarati per il conseguimento del titolo di Istituto tecnico superiore, perché alcuni aspiranti potrebbero aver dichiarato erroneamente il titolo di scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto concerne, infine, la GPS di I fascia su infanzia e primaria, va proseguito il lavoro di verifica puntuale, controllando che i candidati non abbiano fatto valutare indebitamente il servizio prestato su questi gradi durante il periodo di durata legale del percorso, in quanto già valutato, in ragione di 12 punti per anno, nel punteggio attribuito al titolo; e va escluso il punteggio relativo alle certificazioni linguistiche effettuato dai Centri linguistici di ateneo che, come più volte ribadito, non era dichiarabile né valutabile.
Convalida dei punteggi
La fase conclusiva di convalida è affidata comunque alle istituzioni scolastiche sedi di prima nomina, cui saranno inviate specifiche istruzioni anche ai fini della trattazione dei casi più delicati, come ad esempio le ulteriori false dichiarazioni che dovessero emergere.
Chiarimenti ufficiali Ministero 4 settembre 2020