Nuove Graduatorie provinciali per le supplenze, possibile cambio provincia per docenti inseriti in GaE
Graduatorie provinciali e di istituto: cambio provincia per i docenti inseriti in GaE. Ne parla il sindacato Anief.
Il riferimento è agli art. 3 comma 4 e art. 11 comma 1 e 2 della bozza di ordinanza per la costituzione delle graduatorie provinciali.
N.B. Trattandosi di una bozza potrà ancora subìre modifiche anche notevoli. Il testo infatti, dopo il confronto con i sindacati, dovrà essere inviato al CSPI per il prescritto parere e solo successivamente potrà essere pubblicato in forma definitiva.
Art. 3 comma 4
I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374
GPS = graduatorie provinciali per le supplenze
Art. 11 comma 1
Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:
a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374
Art. 11 comma 2
L’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli
aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo
modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di
prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti
Art. 11 comma 4
Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della Legge 124/1999 i soggetti inseriti in GAE, che abbiano fatto domanda di inserimento nelle GPS e abbiano presentato conseguente domanda di inserimento nelle graduatorie di
istituto, sono collocati nella seconda e nella terza fascia delle predette graduatorie e godono di un titolo di priorità nell’attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto di seconda fascia per le classi di concorso o posti ove risultano altresì inseriti in GAE
Il parere del sindacato Anief
L’art. 3, comma 4 prevede che i soggetti già presenti in GaE e/o nella prima fascia delle GI possano inserirsi anche in una provincia diversa da quella scelta per GaE o prima fascia delle attuali graduatorie di istituto.
L’art. 11, comma 1, lettera a), tuttavia, afferma che la prima fascia resta determinata ai sensi della normativa previgente.
È, pertanto, necessario specificare cosa accada effettivamente agli aspiranti già presenti nella prima fascia delle GI di altra provincia, ovvero se:
1) gli aspiranti rimangano nella provincia di inserimento in prima fascia GI ma possano inserirsi anche nella prima o seconda fascia GPS di provincia diversa, ovvero
2) se la prima fascia GI venga spostata d’ufficio nella nuova provincia di
inserimento in GPS.
ANIEF ritiene che, tra le due, la seconda ipotesi sia l’unica in grado di garantire il pieno diritto degli aspiranti a poter fruire dell’effettiva posizione spettante sia in GPS che in GI, poiché il permanere in prima fascia in una provincia originaria per cui si è perso interesse limiterebbe (o addirittura, potrebbe vanificare) le possibilità di stipula di contratti di supplenza breve del personale docente interessato.