Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, Preferenza “Figli a carico”

Graduatorie provinciali e di istituto, chi può indicare la Preferenza “Figli a carico”. Le Preferenze vengono considerate a parità di punteggio.
Figli a carico
Dall’anno d’imposta 2019, la dicitura di figlio a carico prevede due requisiti
- figlio fino a 24 anni di età con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro
- figlio di età superiore a 24 anni ma con reddito non superiore a € 2.840,51
I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, sono considerati a carico di ciascun genitore se fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, non hanno un reddito proprio o un reddito come indicato precedentemente.
La definizione di “figlio a carico” infatti non è di tipo fiscale (circostanza che potrebbe anche variare), ma fa riferimento al nucleo familiare, e infatti non è insolito che docenti coniugi, inseriti entrambi nelle Graduatorie per le supplenze, possano beneficiare entrambi della suddetta preferenza.
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Per tutte le altre preferenze è necessario inserire ente, data e numero dell’atto perché sono preferenze riconosciute in seguito a circostanze ben precise.