Graduatorie provinciali e di istituto, Nota Ministero per valutazione servizio. Scade il 6 agosto
Al via la presentazione della domanda per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto (ex cosiddette seconda e terza fascia di istituto).
La domanda può essere presentata fino alle 23.59 del 6 agosto 2020.
La domanda si presenta attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. Sarà necessario possedere le credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Come accedere a Istanze online
Nota del Ministero sulla valutazione dei servizi
Non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti “altri servizi di insegnamento”
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico.
Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.
Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.
I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il
punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.
Per il resto, ai sensi dell’articolo 15 dell’OM 60/2020 e delle relative tabelle di valutazione dei titoli,
Come si valuta servizio su sostegno
1) il servizio prestato sul sostegno è valido
a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle
A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi
servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria
di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
Il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.
Requisiti di accesso
N.B. Diplomati magistrale e laureati SFP possono iscriversi anche in seconda fascia GPS Personale educativo Leggi tutto
N.B. Docenti già inseriti dal 2017 non hanno obbligo dei 24 CFU –
Manuale istruzioni compilazione domanda