Graduatorie: primo commissariamento del MIUR sul servizio militare

Di Lalla
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red – Pubblichiamo un comunicato dell’avv. Ganci, il quale rende noto che ha ottenuto il commissariamento da parte del TAR Lazio di 17 USP per alcuni ricorrenti che hanno richiesto la valutazione di punti 12 per l’anno di servizio militare di leva presta anche non in costanza di nomina.

red – Pubblichiamo un comunicato dell’avv. Ganci, il quale rende noto che ha ottenuto il commissariamento da parte del TAR Lazio di 17 USP per alcuni ricorrenti che hanno richiesto la valutazione di punti 12 per l’anno di servizio militare di leva presta anche non in costanza di nomina.

Il 24 giugno 2010, è la prima volta che l’amministrazione è stata condannata a ottemperare l’ordinanza cautelare del TAR Lazio dopo i recenti accoglimenti del CdS. Ora i ricorrenti potranno giovarsi del commissariamento prima della ripubblicazione delle graduatorie.

E’ possibile, per chi non ha aderito al ricorso principale, ancora aderire per ottenere il riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto: chi è interessato a ricorrere per ottenere il riconoscimento di questo diritto deve inviare una mail a [email protected] con oggetto: info adesione ricorso servizio militare nelle GaE. Riceverà presto una risposta sulle modalità operative per ricorrere.

Avv. Fabio Ganci

Estratto dell’ordinanza

Considerato che l’istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n.00623/2010;
Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l’amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare;
Considerato che la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che nei confronti dei ricorrenti, istanti dell’esecuzione, inseriti nelle rispettive graduatorie risulta totalmente ineseguito il richiamato ordine giudiziale , con la conseguenza che la condotta posta in essere dall’Amministrazione resistente, nella sua articolazione periferica dell’Ufficio scolastico provinciale di PALERMO, CATANZARO, CATANIA, AGRIGENTO, BARI, ROMA, TARANTO, MODENA, COSENZA, PIACENZA, FERRARA, CALTANISSETTA, RIETI,LATINA, REGGIO CALABRIA, BRESCIA e REGGIO EMILIA, appare pertanto manifestamente illegittima per mancato rispetto dell’ordine giudiziale;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l’effetto, così dispone:
a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli ufficio scolastico periferico indicati in premessa di disporre l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di cui si controverte avuto riguardo che nella specie occorre far riferimento e"[…] … doversi uniformare ai più recenti precedenti cautelari del Cons. di Stato Sez.VI – ora. n. 4O28/09, n. 4031/09, n. 4032/09 e n. 4O03/O9 sulla riconoscibilità del servizio militare di leva nelle graduatorie di cui si controverte […]”;

b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni – provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente;

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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