Graduatorie di prima e terza fascia ATA: s’intersecano per il cambio provincia. Quali sono i passaggi
Graduatorie di prima e terza fascia ATA: nel 2024 l’aggiornamento di entrambe, per le prime domande aperte fino alle 14 del 30 maggio, per le seconde – in attesa di conferma – le istanze potrebbero partire dal 27 maggio. Le due graduatorie s’intersecano per il cambio di provincia nella 24 mesi, una procedura non sempre chiara agli aspiranti.
Il punto fermo è che in prima fascia non si può cambiare direttamente provincia, ma occorre ripassare dalla terza per farlo.
Esempio: se un aspirante è in provincia di Milano in prima fascia, non può quest’anno aggiornare e passare direttamente in provincia di Napoli.
In sintesi i passaggi per cambio provincia in prima fascia:
- Depennarsi dalle graduatorie di prima fascia di Milano
- presentare domanda di terza fascia per Napoli
- attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva di terza fascia di Napoli
- l’anno successivo, ovvero al primo aggiornamento utile della prima fascia che avviene ogni anno, presentare domanda per Napoli prima fascia.
La procedura completa è indicata nel dm 50/2021 (decreto di aggiornamento della terza fascia 2021):
L’aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e/o che sia incluso nell’elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia.
La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.
Qualora l’aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al comma l, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l’obbligo di inserimento nelle graduatorie
di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lettere b e c del presente decreto).
Ai fini predetti l’aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l’apposita richiesta di depennamento nelle modalità indicate nell’art. 5, e segnalare, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa
provincia.
L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il
depennamento.
La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall’aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.
FAQ
Per comprendere meglio il meccanismo appare utile riproporre le FAQ ministeriali del 2021, in occasione dell’aggiornamento nello stesso anno delle graduatorie di prima e terza fascia, così come avviene in questo 2024:
I candidati già inseriti nelle graduatorie 24 mesi di una provincia che, previo depennamento dalla stessa, vogliono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di altra provincia, potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 per l’a.s. 2021/2022?
No, chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia di cui al DM 50/2021. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno..
La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 22 aprile, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
I candidati attualmente inseriti nelle graduatorie di terza fascia in una provincia che vogliono presentare domanda in altra provincia, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 nell’attuale provincia per l’a.s. 2021/2022?
No, i candidati attualmente inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di un’altra provincia non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 dell’attuale provincia per l’a.s. 2021-2022.
I candidati attualmente inseriti nelle graduatorie di terza fascia di una provincia che hanno raggiunto il requisito dei 24 mesi ed intendono inserirsi nella graduatoria dei 24 mesi di una nuova provincia come devono comportarsi?
Gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio, inseriti in graduatoria di terza fascia di una provincia, per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto richiedere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della terza fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.
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