Graduatorie Permanenti ATA: i servizi giuridici riconosciuti con esito favorevole al candidato rientrano nel computo dei 24 mesi

Graduatorie permanenti ATA 24 mesi: giungono in redazione segnalazioni di valutazioni da parte delle commissioni preposte alla valutazione delle domande di inserimento / aggiornamento che non farebbero riferimento alla normativa.
Ad es. siamo venuti a conoscenza tramite le vie brevi che l’ufficio scolastico di Palermo sostiene che i servizi:
- Giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato;
- Giuridici riconosciuti con tentativo di conciliazione favorevole al candidato;
- Giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 29 settembre 2009 n° 82 e D.M. 17 dicembre 2009 n° 100;
- Giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 30 luglio 2010 n. 68 e D.M. 5 settembre 2010 n. 80;
- Giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 12 ottobre 2011 n. 92;
- Effettivi riconosciuti ai sensi della Legge 128/2013 art. 5 comma 4 bis.
Non rientrino nel computo dei 24 mesi.
L’O.M. 21 del 23.02.2009 prot. n. 2414 afferma che i servizi validi sono tutti quelli di servizio prestato.
Di seguito si riporta l’art. 2.2 dell’ordinanza
“Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero”
Risulta chiaro ed evidente che si parla di servizio prestato e non di servizio effettivo, come invece è riportato per nei commi successivi inerenti servizi di altra natura.
Inoltre è anche ribadito nel testo del D.Lvo. 16.4.1994, n.297, dove non si parla MAI DI SERVIZIO EFFETTIVO bensì di SERVIZIO PRESTATO, di seguito il testo:
- Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell’organico, dai provveditori agli studi sulla base di un’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
- Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E’ consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
- Il personale A.T.A. non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
[omissis]
In più in una nota ministeriale (Nota 4549 del 29 aprile 2010 – Indicazioni 24 mesi ata) il dott. Chiappetta, in riferimento ai servizi giuridici (cosi detti “salva precari” DDMM 82/09 e 100/09 ), chiarisce che sono validi ai fini di INSERIMENTO che AGGIORNAMENTO, cit. “Pertanto, sempre allo scopo di assicurare parità di trattamento al personale ATA che non si avvalga della normativa citata, per aver stipulato un contratto nell’a.s. 2009-2010, si precisa che ai fini dell’inserimento e aggiornamento delle graduatorie permanenti, l’aspirante può chiedere, qualora più favorevole, che la valutazione del periodo …[omissis]”.
Dunque è chiaro che i servizi sopra richiamati oltre a essere oggetto di valutazione secondo le tabelle di valutazione annesse alla suddetta ordinanza, sono servizi “a tutti gli effetti” che giuridicamente fanno acquisire l’anzianità di servizio richiesta ai sensi dell’art. 2.2 e pertanto rientrano pienamente anche ai fini di computo (per il raggiungimento dei 23 mesi e 16 gg.).