Graduatorie merito concorso, perché solo il 10% di idonei? Lettera alla Giannini

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Gentile Ministro,

Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione alcune mie considerazioni.

Gentile Ministro,

Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione alcune mie considerazioni.

Il comma 113 lettera a della LEGGE 13 luglio 2015 n.107, modificando lʼarticolo 400 comma 01 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni, introduce i seguenti periodi: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dallʼanno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio».

Poco sotto, la lettera g dello stesso comma modifica lʼarticolo 400 comma 15 del testo unico aggiungendo questo periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento».

Le due modifiche appaiono contraddittorie. Se la prima, alludendo ai posti che si rendano disponibili nel triennio, ribadisce lʼutilità delle graduatorie per tutto il periodo di riferimento, la seconda rischia di rendere le graduatorie stesse insufficienti a coprire persino i posti vacanti e disponibili al momento della pubblicazione dei bandi. Il limite numerico imposto alla formazione delle graduatorie, infatti, sembra non tener conto dellʼeventualità che i candidati partecipino alle procedure concorsuali per due o più classi di concorso. Questʼeventualità, verosimile per tutte le classi di concorso, risulta tuttʼaltro che remota per quelle classi che richiedono come titolo di accesso la medesima abilitazione; perché un candidato in possesso di unʼabilitazione spendibile per più classi di concorso dovrebbe scegliere di partecipare a una sola procedura concorsuale?

Può accadere così che una stessa persona risulti vincitrice in due o più procedure. Ovviamente tale docente può essere nominato per ricoprire un solo posto e la sua rinuncia in una o più delle classi in cui è risultato vincitore mette in moto lo scorrimento delle relative graduatorie.

Nel caso in cui la vittoria in più procedure riguardi un numero considerevole di candidati si può arrivare molto presto allʼesaurimento delle graduatorie, pur essendo in presenza di candidati che hanno superato tutte le prove del concorso ma che non sono stati inseriti nelle graduatorie a causa del limite numerico imposto. Un esempio pratico. Per due classi di concorso che richiedono la stessa abilitazione vengono banditi rispettivamente 9 e 4 posti. Per la prima la graduatoria risulterà composta da 10 candidati, per la seconda da 4. Nel caso in cui i vincitori della seconda procedura risultino vincitori anche nella prima ma scelgano di accettare la nomina dalla seconda, la graduatoria della prima rimarrà composta da soli 6 candidati a fronte dei 9 posti disponibili. A questo punto la validità triennale della graduatoria sarà del tutto inutile, in quanto non si potrà attingere ad essa per i posti che si renderanno eventualmente disponibili. Al contrario, se gli stessi candidati sceglieranno di accettare la nomina dalla prima procedura concorsuale, la seconda risulterà del tutto vana poiché la sua graduatoria sarà svuotata. La domanda sorge spontanea: qual è il senso del limite numerico imposto alla composizione delle graduatorie?

Apparentemente sembra solo che esso rischi di vanificare alcune procedure concorsuali, con conseguente spreco di risorse pubbliche e con la creazione di situazioni paradossali in cui docenti che hanno superato tutte le prove del concorso saranno chiamati come supplenti in posti che non sono stati assegnati loro in ruolo solo per colpa di una percentuale.

Marco Germani

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