Graduatorie: laurea + 24 CFU come abilitazione. Al momento la sentenza non si applica

WhatsApp
Telegram

Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: laurea + 24 CFU per l’accesso alla prima fascia può essere considerata abilitazione?

L’ufficio Scolastico di Siena pubblica l’Ordinanza della Corte di appello di Firenze che,  accogliendo integralmente le tesi difensive dell’ Amministrazione, sospende la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado del Tribunale di Siena, giudicando la stessa ” assai controvertibile”.

Pertanto, per non creare avvicendamento di supplenti, la sentenza non viene eseguita fino al giudizio di merito.

I fatti

Il Ministero dell’istruzione ha appellato la sentenza del Tribunale di Siena che, accogliendo il ricorso di due docenti, ha dichiarato il diritto di ciascuno all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto (il riferimento è alle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20) con il titolo Laurea + 24 CFU.

Cosa ha chiesto il Ministero

Il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione. Sono già infatti oltre 100 le liti pendenti davanti al Tribunale di Siena e più di quaranta le sentenze favorevoli.

L’esecuzione della sentenza di primo grado potrebbe recare, secondo il Ministero, un pregiudizio irreparabile sia all’ufficio Scolastico in termini organizzativi sia agli altri docenti. Si pensi infatti ai docenti che non hanno promosso ricorso o a quelli che lo hanno presentato presso altro Tribunale e non hanno vinto.

Cosa ha deciso la Corte di Appello

“La materia di causa è senz’altro complessa e la soluzione ermeneutica raggiunta dal Tribunale assai controvertibile”.

Di contro la Corte d’Appello riconosce che la controversia si inserisce in  un contenzioso di dimensioni significative, tale da pregiudicare oltre alle posizioni dei controinteressati il regolare funzionamento dell’amministrazione scolastica e che, ove i docenti vittoriosi fossero assunti a tempo determinato e le decisioni poi riformate, sarebbe costretta a procedere a nuove assunzioni in favore dei soggetti aventi titolo, in ipotesi illegittimamente, pretermessi. Con danno anche degli studenti e del loro diritto alla continuità didattica.

Pertanto la provvisoria esecutività della decisione di primo grado deve essere sospesa fino alla pronuncia di merito nel presente grado.

Scarica la decisione della Corte di Appello

WhatsApp
Telegram

Dalla compilazione del PEI alle neuroscienze, dagli studenti stranieri, con BES e DSA all’insegnamento dell’Educazione civica: offerte e pacchetti sconto di Orizzonte Scuola