Graduatorie, ITP depennati da prima fascia GPS perché il provvedimento cautelare è riferito al triennio 2017/20

Graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2020/21: una delle problematiche riguarda gli ITP insegnanti tecnico pratici in possesso di un provvedimento cautelare che consente l’iscrizione con riserva in prima fascia GPS.
La presentazione della domanda entro il 6 agosto
Dopo giorni di incertezza in cui i docenti ITP interessati da provvedimento cautelare non sapevano se avessero potuto presentare domanda sia per la prima che per la seconda fascia GPS, a fine luglio il Ministero ha emanato questa FAQ
“Vorrei iscrivermi in GPS di I Fascia selezionando come titolo di accesso una delle due voci:
- Provvedimento giurisdizionale cautelare
- Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato.
Posso presentare domanda anche per la GPS di II fascia nelle stesse classi di concorso/posti?
No. In caso di esito sfavorevole del giudizio, l’aspirante potrà comunque presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell’istanza. L’inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note.”
N.B. Nella FAQ non si fa alcun riferimento al triennio 2017/20, ma è chiaro che tutti i provvedimenti si riferiscono a quel triennio, non essendo state costituite altre graduatorie successive.
La circolare del 5 settembre 2020: l’attribuzione delle supplenze
Nella circolare del 5 settembre 2020, con cui il Ministero disciplina l’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21, viene chiarito in maniera più dettagliata
“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che
saranno successivamente rese note.
L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione”
Quindi il Ministero sottolinea come l’efficacia dell’inserimento con riserva, conseguito a suo tempo (ossia relativamente alle graduatorie 2017/20) debba essere mantenuta nelle Graduatorie GPS e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia costituite in base all’OM n. 60/2020 fino a quando non interverrà la sentenza che definirà il contenzioso.
Depennamenti dalla prima fascia GPS e seconda fascia di istituto
Ci viene segnalato che alcuni docenti hanno ricevuto dall’Ufficio Scolastico di Roma decreto di depennamento motivato dalla circostanza che il decreto cautelare in atto è relativo alle graduatorie 2017/20, come se esso avesse una scadenza relativa alla validità della graduatoria, e non fosse invece riferito alla natura del titolo (anche se tale natura deve ancora essere accertata in via definitiva).
Premesso che il 90% degli ITP è inserito con riserva in virtù di provvedimenti cautelari, se il provvedimento cautelare relativo al triennio 2017/20 non fosse stato valido, sarebbe stato sufficiente scriverlo in quella FAQ di fine luglio o al massimo nella circolare del 5 settembre, invece di mantenere in graduatoria gli aspiranti, assegnare loro le supplenze, far verificare ai Dirigenti Scolastici la natura del titolo di accesso presentato e poi emanare un decreto di depennamento.
Risulta tra l’altro che la circostanza non sta interessando tutti gli Uffici Scolastici, quindi delle due l’una: o si dà la possibilità al docente ITP di inserirsi in prima fascia GPS in forza di un provvedimento cautelare senza riferimento agli anni di validità della graduatoria, o tutti gli inserimenti con riserva non dovrebbero avere efficacia.
I sindacati territoriali, in una fase in cui per i docenti è molto difficile avere un contatto con gli Uffici Scolastici, sicuramente possono fare da tramite perché si dirima questa situazione.