Graduatorie di istituto: che scadenza possono avere le supplenze
Graduatorie di circolo e di istituto: quando è possibile assegnare una supplenza fino al 30/6 o 31/8, o una supplenza temporanea. Attenzione alle date nei contratti, e controllate sempre su quale tipologia di posti siete assunti.
Graduatorie di circolo e di istituto: quando è possibile assegnare una supplenza fino al 30/6 o 31/8, o una supplenza temporanea. Attenzione alle date nei contratti, e controllate sempre su quale tipologia di posti siete assunti.
Il D.M. 353/2014 prevede per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, la costituzione in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, di specifiche graduatorie di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 131/2007 (graduatorie di istituto ed elenchi di sostegno).
Tali graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e vengono utilizzate per l’attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del D.M. 131/2007.
Per ciascun insegnamento interessato, l’aspirante deve considerarsi:
- Incluso in graduatoria ad esaurimento (inclusione in graduatorie di I fascia d’istituto);
- Abilitato (inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto);
- In possesso del solo titolo di studio (inclusione in III fascia di graduatoria d’istituto).
SUPPLENZE ANNUALI (SCADENZA CONTRATTO 31 AGOSTO)
Per supplenze annuali si intende la copertura di posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l’effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo e di norma assegnate alla graduatorie ad esaurimento ENTRO il 31/12.
Può accadere che tali posti, originariamente da assegnare alle graduatorie ad esaurimento ENTRO il 31/12 con scadenza 31/8, non siano coperti dall’ambito territoriale provinciale (ATP) o dalle scuole polo a causa dell’esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali. In questo caso la competenza passa ai Dirigenti scolastici i quali per la copertura di tali posti dovranno utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto (a partire dalla I fascia) della scuola ove si verifica la disponibilità. La scadenza della supplenza rimane immutata (31/8).
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SUPPLENZE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (SCADENZA CONTRATTO 30 GIUGNO)
Per supplenze fino al termine delle attività didattiche si intende la copertura di posti disponibili in organico di fatto ENTRO il 31/12 (trattasi di posti ad orario intero o spezzoni orario di entità superiore a 6 ore).
In questo caso (a differenza dei posti al 31/8) il posto non è vacante (cioè senza titolare) ma ha un titolare che però PRIMA del 31/12 si assenta per tutto l’anno scolastico ricorrendo ad assenze tipiche previste dal Contratto scuola/mobilità o da leggi specifiche (comandi ed utilizzazioni in altri compiti o classi di concorso, assegnazioni provvisorie, mandato politico ed amministrativo, esoneri dal servizio previsti dalla legge, esoneri ed aspettative sindacali, incarico della presidenza di scuole secondarie, esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso; aspettativa per dottorato di ricerca, per destinazione del coniuge all’estero, per motivi di famiglia ecc. Sono inclusi anche eventuali posti sul sostegno dati in deroga es. a seguito di ricorso).
Può accadere che tali posti, originariamente da assegnare alle graduatorie ad esaurimento entro il 31/12 con scadenza 30/6, non siano coperti dall’ufficio territoriale provinciale (ATP) o dalle scuole polo a causa dell’esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali.
In questo caso la competenza passa ai Dirigenti scolastici i quali per la copertura di tali posti dovranno utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto (a partire dalla I fascia) della scuola ove si verifica la disponibilità. La scadenza della supplenza rimane immutata (30/6).
SUPPLENZE TEMPORANEE
definite "brevi" anche se di fatto possono essere conferite "fino al termine delle lezioni", ossia l’ultimo giorno di scuola stabilito dal rispettivo calendario nazionale.
Si tratta delle supplenze conferite per la sostituzione di un docente momentaneamente assente. La scdenza di una supplenza temporanea è l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio
IL CONTROLLO
Com’è possibile controllare che tipo di posto è quello per cui viene proposta la supplenza? Se è un posto al 31 agosto deve risultare nell’organico di diritto. Se è una cattedra al 30 giugno non sarà difficile reperire info sulle circostanze che l’hanno determinata.
Lo speciale Supplenze: istruzioni, guide, consulenza a.s. 2014/15 – Assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore