Graduatorie interne istituto docenti, continuità di servizio: 4 punti primi tre anni, 5 quarto e quinto, 6 dal sesto. NOVITÀ

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L’OM n. 36/2025, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2025/26, fornisce importanti chiarimenti anche in merito alle graduatorie interne di istituto. Come va calcolato il punteggio di continuità di servizio.

Mobilità 2025/26: domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI

Graduatorie interne

Le graduatorie interne di istituto sono predisposte e pubblicate dai dirigenti scolastici entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, comprendono tutti i docenti titolari nella scuola interessata (anche quelli in assegnazione/utilizzazione in altra scuola) e sono redatte, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso, sulla base dei punteggi derivanti da titoli e servizi (secondo quanto indicato nella Tabella A allegata all’Ipotesi di CCNI 25/28, con le precisazioni per i trasferimenti d’ufficio) e dell’anno scolastico di ingresso nell’organico dell’autonomia degli interessati per cui, in linea generale, i docenti arrivati nel medesimo a.s. in cui si redigono le graduatorie sono graduati in coda a quelli entrati a far parte del predetto organico dagli aa.ss. precedenti.

Pertanto, i primi a perdere il posto, in caso di contrazione di organico, saranno gli “ultimi arrivati”.  Approfondisci scuola primaria – Approfondisci scuola secondaria

Dalle graduatorie in esame vanno esclusi (e quindi non possono perdere il posto), a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28.

Considerato quanto detto sopra in merito alla tempistica e che l’OM 36/25 fissa al 25 marzo p.v. il termine ultimo di presentazione delle predette istanze di trasferimento e passaggio, nel corrente a.s. le graduatorie interne di istituto  sono compilate e pubblicate entro il 9 aprile 2025. 

Tabella di valutazione

I docenti interessati, come detto nel paragrafo precedente, sono graduati sulla base delle indicazioni di cui alla Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, tenuto conto delle precisazioni per i trasferimenti d’ufficio e delle note alla medesima.

Per la valutazione della continuità di servizio si deve leggere la nota 5bis alla Tabella A, come indicato nel punto C – sezione A1 – della medesima Tabella A:

(N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda la nota (5 bis) anche relativamente al punto C0)

Così leggiamo nella nota 5bis:

Dunque, stando alla nota 5bis, la continuità nella scuola si valuta, già dal primo anno di servizio maturato (tenuto conto che l’anno in corso non si valuta), 5 punti ogni anno entro il quinquennio e 6 punti ogni anno dal sesto in poi. In tal modo, però, si sarebbe creata una disparità con la valutazione della continuità nella mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi), valutata dopo un triennio nella maniera seguente: 12 punti per il triennio, quindi 4 punti ogni anno per i primi tre anni; 5 punti ogni anno entro il quinquennio (ossia 5 punti il quarto anno e 5 punti il sesto); 6 punti ogni anno dal sesto in poi.

OM

Il tutto è stata appianato e chiarito nell’OM n. 36/2025 (anche a seguito dell’incontro MIM – OOSS del 27 febbraio u.s.), nel cui art. 3/21 leggiamo:

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio:
– l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio;
entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.

Dunque, anche nelle graduatorie interne di istituto, ove si prescinde dalla maturazione del triennio, i primi tre anni di continuità sono valutati 4 punti ogni anno e poi come previsto nella nota 5bis. Quindi:

  • 4 punti il primo anno di servizio
  • 4 punti il secondo anno di servizio
  • 4 punti il terzo anno di servizio
  • 5 punti il quarto anno di servizio
  • 5 punti il quinto anno di servizio

Dal sesto anno in poi 6 punti per ciascun anno di servizio.

Condizioni valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio:

  • il servizio deve essere svolto continuativamente nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto (comune ovvero sostegno, a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella stessa classe di concorso (nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado); si sottolinea che non si computano eventuali anni di pre-ruolo o di decorrenza giuridica retroattiva della nomina;
  • il servizio deve essere stato svolto sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale);
  • il punteggio è attribuito dopo un anno;
  • non si valuta l’anno scolastico in corso;
  • il servizio deve essere attestato con apposita dichiarazione.

Quando si mantiene

La continuità di servizio non di perde:

  • nel caso in cui, in seguito all’introduzione dell’organico di circolo (nell’a.s. 1998/99 per la scuola primaria e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole), la titolarità sia passata dal plesso al circolo corrispondente;
  • in seguito all’introduzione dell’organico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
  • per la scuola primaria, nel caso di trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua), ossia da posto comune a posto di lingua e viceversa;
  • in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, quindi per il personale che usufruisce della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13, comma 1, del CCNI; al riguardo, si precisa che la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del predetto personale va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio;
  • in caso di assegnazione provvisoria provinciale per i docenti trasferiti d’ufficio o domanda condizionata (punto precedente) che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • nel caso di assenze per motivi di salute, gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.lgs. n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo;
  • nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del CSP.I., di esoneri sindacali e di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
  • nel caso di incarico di presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • in caso di collocamento fuori ruolo per il periodo in cui si mantiene la titolarità (ai sensi del DL n. 240/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 306/2000), per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti di cui all’art 1, comma 65, della legge n. 107/15;
  • in caso di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità  (art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01);
  • in caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole), caso in cui la titolarità ed il servizio, relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante, si ricongiungono alla titolarità ed al servizio riguardanti la scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa;
  • in caso di utilizzazione in altra scuola ovvero di trasferimento del docente in soprannumero nella scuola di titolarità, qualora il medesimo (docente) abbia richiesto in ciascun anno del decennio successivo il trasferimento nella predetta scuola di precedente titolarità ovvero nel comune; in tal caso, in sostanza, l’aver ottenuto il trasferimento in una delle altre preferenze espresse (dopo la prima che deve essere la scuola di precedente titolarità) non interrompe la continuità di servizio. Evidenziamo che, qualora scaduto il decennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio sono riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario;
  • in caso di comando su cattedre ove si è attuata la sperimentazione di cui all’art. 278 del D.lgs. n. 297/94 nonché di servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5  del DL n. 323/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 426/1988;
  • in tutti i casi di utilizzazione (compresa l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea);
  • in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo inferiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
  • per i docenti già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 (in forza della C.M. 215/95), nel solo caso in cui non sia cambiato l’istituto di titolarità.

Quando si interrompe

La continuità si interrompe:

  • in caso di trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico di circolo (vedi punto 1 sopra riportato) tra plessi dello stesso circolo;
  • in caso di trasferimento da corso diurno a corso serale o viceversa;
  • in caso di trasferimento (con domanda di mobilità volontaria) e passaggio di ruolo/cattedra;
  • in caso di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale;
  • per i docenti trasferiti d’ufficio nel decennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno del decennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, in caso di sola assegnazione interprovinciale (in caso di assegnazione provinciale, invece, il punteggio in esame si continua a maturare) a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro;
  • in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
  • in caso di trasferimento (anche nella stessa scuola) da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
  • in caso di periodi di frequenza di corsi di dottorato di ricerca nonché di periodi di congedo dovuti all’assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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