Graduatorie interne istituto docenti: chi deve essere inserito, neoassunti, posti di sostegno, quando si pubblicano

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Ata, conferimento supplenze da graduatorie d'istituto

Graduatorie interne di istituto per i docenti di ruolo: la pubblicazione è legata alla tempistica della domanda di mobilità, ma è bene che docenti e segreterie siano preparati. 

Chi deve essere inserito

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato e titolari della scuola, senza distinzione se impegnati in ore frontali o in ore di potenziamento nel corrente anno scolastico.

Docenti neo assunti in ruolo

Riguarda anche i docenti NEO ASSUNTI in ruolo al 1/9/2019 (indipendentemente dal canale di reclutamento). Dal 1/9/2016 infatti, anche i neo immessi in ruolo hanno una sede definitiva senza più la necessità di inoltrare domanda di trasferimento. Pertanto, il neo immesso in ruolo l’1/9/2019 deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto perché è già titolare della scuola e quindi coinvolto nell’eventuale riduzione di organico.

Organico dell’autonomia

Anche per le scuole di I e II grado la graduatoria interna di istituto sarà costituita PER ORGANICO DELL’AUTONOMIA ovvero sarà unica per ogni istituzione scolastica non esistendo più la distinzione di “sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici diversi”.

Il codice meccanografico dell’istituto, anche per le scuole medie, è ormai l’I.C. (Istituto comprensivo) o, per le scuole di II grado, l’I.S. (Istituto superiore), pertanto non si fa più alcuna distinzione di graduatoria interna se un I.C. ha più sedi (anche dislocate in comuni diversi) o se un I.S. ha più indirizzi (es. tecnico, industriale ecc.) purché appartenenti tutti alla stessa istituzione scolastica.

Es. In un I.S. che ha un indirizzo Linguistico e di Scienze umane e, per esempio, è presente la classe di concorso A012 in entrambi gli indirizzi, la graduatoria interna di istituto è una sola per tale classe di concorso e, indipendentemente in quale indirizzo si perderà il posto l’ultimo in graduatoria è il docente A012 con minor punteggio (e a nulla rileva in quale dei due indirizzi insegni).

C.P.I.A. – scuole serali – sedi ospedaliere e carcerarie

Tali istituti mantengono invece organici distinti anche all’interno della stessa autonomia scolastica.

Es. Nel C.P.I.A. si istituisce una graduatoria interna di istituto distinta per ogni punto di erogazione, non è quindi “unica”. Nonostante quindi il Centro Provinciale sia uno solo, ogni punto di erogazione (ex C.T.P.) continua a mantenere l’autonomia di organico e di conseguenza di graduatoria interna di istituto. Stessa cosa per i corsi serali “appoggiati” agli I.S. anch’essi con codice meccanografico distinto (si avrà una graduatoria interna per il corso “diurno” e una, distinta, per il corso “serale”).

Per i posti di sostegno

Le graduatorie interne dei titolari di posto di sostegno sono distinte da quelle dei titolari di posto comune.
• Scuola dell’infanzia, primaria e di I grado: si stilerà una graduatoria interna per ogni tipologia di posto di sostegno, ossia graduatorie distinte per:
A) minorati della vista (CH)
B) minorati dell’udito (DH)
C) minorati psicofisici (EH)

In questi casi, se si perde, per esempio, un posto di EH non può essere coinvolto il docente titolare di DH.

• Scuola di II grado: la graduatoria è unica senza distinzione di aree. Comprende tutti i docenti di sostegno presenti nella istituzione scolastica.

Docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzo (a.s. 2019/20)

Tali docenti devono far riferimento alla scuola di titolarità e non a quella in cui sono utilizzati o in assegnazione provvisoria.
È alla scuola di titolarità che devono inviare le dichiarazioni o documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna.

I termini da rispettare

• Le graduatorie si formulano e si dovranno pubblicare all’Albo entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, in base alla tabella allegata al CCNI con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
• Eventuali precedenze e i titoli in possesso degli interessati possono essere presentati (e quindi valutati) entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

Esigenze di famiglia

Le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” (NON ALLONTANAMENTO) e “d” (ASSISTENZA) sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità.

È da intendersi che il familiare (ricongiungimento/assistenza) deve risiedere/essere ricoverato nel comune in cui è ubicata la scuola di titolarità del docente, altrimenti non spetta alcun punteggio.

Anzianità di servizio e continuità

Per il punteggio di anzianità di servizio e quello di continuità non si considera l’anno in corso (2019/2020).

Servizio pre ruolo, altro ruolo e continuità

• Il servizio pre ruolo si valuta diversamente dalla mobilità a domanda: i primi 4 anni di servizio si moltiplicano x 3; i successivi si moltiplicano x 2.
• Il servizio svolto in altro ruolo si valuta 3 pp. per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati, ma può, in alcuni casi, sommarsi al pre ruolo seguendone lo stesso calcolo (vedi esempi nella presente guida).
• Il punteggio di continuità maturato nell’attuale scuola (a cui si aggiunge eventualmente quello maturato nello stesso comune di titolarità in anni precedenti) si valuta a prescindere dal triennio, quindi per “ogni” anno di servizio prestato.

Titoli

I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato contenuto nel CCNI 2019/22 riferito ai trasferimenti. È importante sapere che sono valutabili i titoli conseguiti entro la data ultima per la presentazione delle domande di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

Chi è escluso dalla graduatoria interna

I docenti esclusi dalle graduatorie saranno quelli individuati dai punti:
• I (emodializzati e non vedenti),
• III (disabilità personale e cure continuative),
• IV (assistenza al familiare disabile),
• VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità)
di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità ma solo a determinate condizioni (vedi esempi nella presente guida).

I requisiti per fruire delle precedenze devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

ATTENZIONE: il docente arrivato nella scuola il 1/9/2019 perché neo immesso in ruolo o per trasferimento o passaggio di cattedra e di ruolo è collocato in fondo la graduatoria indipendentemente dal punteggio, a meno che:
1. non fruisca di una delle precedenze di cui sopra.
2. non sia arrivato per trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.

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