Graduatorie interne e Mobilità 2022: docente perdente posto può esprimere anche preferenze interprovinciali. Conseguenze
Il docente individuato come perdente posto per l’a.s. 2022/23 può presentare domanda condizionata di trasferimento. Può esprimere preferenze interprovinciali? Se viene soddisfatto nelle predette preferenze, può essere riassorbito nella scuola di titolarità?
Individuazione perdente posto
L’individuazione dei perdenti posto viene effettuata sulla base della graduatoria interna di istituto e dell’organico dell’autonomia assegnato alla scuola per l’a.s. 2022/23. Si ha un perdente posto, qualora il numero dei docenti (per ciascun posto/classe di concorso) sia superiore al numero dei posti assegnati in organico.
Leggi qui per approfondire come si compila la graduatoria interna di istituto
Cosa può fare il perdente posto
Il docente individuato come perdente posto:
- può presentare domanda di trasferimento condizionata o non condizionata; nell’uno e nell’atro caso, partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda (l’istanza va presentata entro i 5 giorni dalla comunicazione della posizione di soprannumerarietà, come leggiamo nel CCNI 2022/25);
- può non presentare domanda (per cui sarà soggetto al trasferimento d’ufficio).
Domanda condizionata e preferenze interprovinciali
Qualora il docente presenti domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della condizione di soprannumerarietà. In questo, l’interessato partecipa ai movimenti, solo se non si liberino posti nella scuola ove è stato dichiarato perdente posto (se quindi permane la situazione di soprannumerarietà). Viceversa, cioè nel caso in cui si determini una disponibilità di posto, il docente viene riassorbito e non partecipa ai movimenti.
Nella domanda condizionata è possibile esprimere sia preferenze provinciali che interprovinciali.
Se le preferenze interprovinciali vengono espresse prima di quelle provinciali, il docente non è riassorbito nella scuola di titolarità (anche qualora si determini una disponibilità di posto), se è soddisfatto nelle predette preferenze interprovinciali.
Nel caso in esame (trasferimento interprovinciale), inoltre, il docente non avrà riconosciuta negli anni successivi la precedenza, di cui al punto II dell’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25, in base alla quale i docente soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, hanno diritto, nell’ottennio successivo al predetto trasferimento, a rientrare con precedenza nella scuola di precedente titolarità (la precedenza, infatti, opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata).
Per condizionare la domanda si deve rispondere “NO” al quesito presente nel modulo dell’istanza: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”.
Per approfondire cosa può fare il docente perdente posto leggi “Mobilità 2022/23, cosa fanno i docenti perdenti posto. Trasferimento a domanda e d’ufficio”
Per approfondire le modalità e la tempistica di presentazione delle domande dei perdenti posto leggi “Mobilità 2022, domanda docente perdente posto. Come e quando presentarla”